L’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 ha esteso la violazione penale prevista per i casi di omesso versamento delle ritenute anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto
dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
L’omesso versamento deve superare i 50mila euro in questo caso trova l’applicazione la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Nell’ipotesi che il contribuente che ha omesso il versamento per somme superiori a 50 mila euro decidesse di corrisponderle , in tutto o in parte, oltre i termini previsti fiscali si verificherebbe queste due ipotesi :
a) versamento in ritardo ma entro il 27 dicembre del 2012;
b) versamento oltre il 27 dicembre 2012
nel caso A) il pagamento dell’iva in tutto o in parte( se ovviamente si scende sotto la soglia dei 50mila euro) esclude il reato perche viene a mancare uno dei requisiti per la commissione del delitto; nel caso B) anche se è corrisposta l’intera somma omessa, il reato è comunque consumeto ma si potrà usufruire di diversi benefici sul piano penale( le condanne sono ridotte di un terzo, accedere al patteggiamento, impossibilità di sottoporre a sequestro preventivo)
Si precisa che la violazione penale viene commessa allo scadere del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.