NOVITA’ IN MATERIA DI FATTURAZIONE

 

1-NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

 A)   Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, l’obbligo di fatturazione è esteso anche alla generalità delle operazioni. Per tutte le prestazioni di servizi ( escluse operazioni esenti art. 10 co.1) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “inversione contabile”.

 B)  Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “operazione non soggetta

 

2- CONTENUTO DELLA FATTURA

 In fattura dal 01.01.2013 diventa obbligatorio indicare :

 Il numero di partita IVA del cliente nazionale 

  • Il numero di partita IVA  attribuito da un altro stato UE, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro stato membro della UE
  • Il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell’esercizio d’impresa.
  • Il numero progressivo della fattura , in questo caso la fattura deve presentare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più un numero progressivo per l’anno solare .

A tal riguardo si ritiene che la modifica apra, sostanzialmente a due diverse possibilità .

A)   Numerazione progressiva delle fatture in relazione all’intera “vita”dell’impresa;

B)  Numerazione progressiva delle fatture su base annuo inserendo, però, una serie numerica (esempio l’anno) o letterale o alfanumerica che renda univoca ogni singola fattura.

Ad esempio si ritiene corretta la numerazione che per il 2013 parta da 1 inserendo, ad esempio, quale serie, l’anno di riferimento (00001/2013) e per  il 2014 che riprenda da 1 inserendo come serie l’anno 2014 ( 00001/2014).

 3- FATTURA COMULATIVA

 La possibilità di emettere un’unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle prestazioni di servizi.

 4-TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa :

  • La fattura relativa alle cessione intracomunitarie non imponibili;
  • La fattura relativa alla prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
  • L’autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE.

Per gli acquisti intracomunitari, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione , deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa.

 5- FATTURA SEMPLIFICATA

 È prevista la possibilità di emettere la fattura “semplificata” per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 Euro e per le note di variazioni di cui all’art. 26 del DPR 633/72

Esclusione –  la fattura semplificata non può essere emessa :

  • per le cessioni intracomunitarie;
  • per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 numeri 1-2-3-4-9 del DPR 633/72

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