OBBLIGO COMUNICAZIONE P.E.C. IMPRESE INDIVIDUALI

Il decreto legge n. 179/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012 ed in vigore dal 20 ottobre, introduce l’obbligo per le imprese individuali (già previsto per le imprese in forma societaria), di comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese .

La posta elettronica certificata (PEC) è una tipologia particolare di posta elettronica  , disciplinata dalla legge italiana, che permette di attribuire ad un messaggio di posta elettroncia  lo stesso valore legale di una raccomandata  con avviso di ricevimento tradizionale garantendone così la consegna. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autocertificazione  e e l’integrità dei dati .

La successiva legge di conversione del citato decreto legge (legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2012 ed in vigore dal 19 dicembre), ha confermato tale obbligo, modificando nel contempo alcune disposizioni relative alle imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge.

Dalle predette norme deriva quanto segue:

A) Tutte le imprese individuali, dal 20 ottobre 2012, in fase di prima iscrizione, devono comunicare il proprio indirizzo pec. L’assenza dell’indirizzo pec impedisce l’iscrizione dell’impresa individuale (determina quindi il rifiuto di iscrizione).

B) Le imprese già iscritte alla data del 20 ottobre 2012  – nonchè le imprese individuali iscritte dopo tale data ma con domanda di iscrizione presentata prima del 20 ottobre 2012sono tenute a comunicare il loro indirizzo pec con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro il 30 giugno 2013. Tale obbligo vige se l’impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali. Eventuali imprese individuali attive ma soggette a procedure concorsuali non sono pertanto obbligate ad iscrivere l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Le imprese individuali di cui al punto B) che non avranno comunicato l’indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, subiranno la ‘sanzione’ della sospensione, fino a 45 giorni, di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata dall’1 luglio 2013 in poi. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.

 

L’indirizzo PEC delle imprese individuali (di cui al punto B) può essere comunicato contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell’impresa individuale…etc.). La domanda di iscrizione è soggetta all’imposta di bollo e al diritto di segreteria previsti per l’adempimento ‘principale’.

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