Impresa artigiana senza Irap

L’artigiano che lavora in proprio, senza dipendenti o strumentazioni particolarmente onerose, non è soggetto ad Irap anche se ha classificato, in dichiarazione dei redditi, il proprio reddito come d’impresa. Queste sono le conclusioni della Ctp di Pavia, rese nella sentenza n. 276/02/13 depositata il 19 luglio, il cui punto focale della domanda riguarda l’assenza del requisito dell’autonoma organizazione.

L’amministrazione resistente fonda il proprio rifiuto sull’orientamento che ritine il requisito dell’autonoma organizzazione come “insito”nel concetto stesso d’impresa, al di la dei dipendenti assunti o degli strmenti impiegati; al contrario la Ctp di Pavia ha accolto il ricorso, osservando che il lavoro esercitato dal ricorrente è quello di un artigiano posatore di pavimenti, che svolge la propria attività senza autonoma organizzazione, non avendo dipendenti e quali beni strumentali solo l’autovettura e alcuni strumenti di lavoro.

Per questi motivi, stante la riscontrata assenza del presupposto base dell’imposta, l’irap non è dovuta, con conseguente accoglimento del ricorso proposto.

Dunque, indipendenmente dalla formale classificazione del reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, ciò che risutla determinante è sempre il requisito dell’autonoma organizzazione, che non è necessariamente implicito nelle attività condotte sotto al forma di impresa artigiana.

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