LE COMPENSAZIONI SUI CREDITI TRIBUTARI

La legge di Stabilità 2014 ha previsto un generalizzato obbligo del visto di conformità per l’utilizzo di crediti tributari superiore ad euro 15.000,00, mutando la discliplina da quella del comparto IVA, in modo di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti anche negli altri comparti impositivi.

Il comma 574 dell’art. 1 della legge 147/2013 introduce l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che utilizzano in compensazione con modello F24 crediti per importi superiore ad euro 15.000,00 relativi  :

  •  alle imposte sui redditi;
  •  alle addizionali;
  • alle ritenute alla fonte;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito.

Tale visto va apposto alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Da un punto di vista operativo, diversamente dalle regole IVA, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione ( anche presentata in futuro) sia munita del visto ( risposta fornita dalla agenzia delle entrate in sede di Telefisco 2014).

Quindi i contribuenti possono compensare liberamente i crediti in questione già a decorrere dalle prossime scadenze, fermo restando che per importi superiori ad € 15.000,00 vi sarà l’obbligo di apporre alla dichiarazione il visto di conformità.

Per quanto concerne l’IVA invece è possibile a decorrere dalla prossima scadenza del 16 febbraio l’utilizzo in compensazione del credito iva annuale 2013 per importo non superiore a euro 5.000,00 presentando il modello F24 attraverso il canale telematico di Entrate/fisconline; per la compensazione di crediti iva per importo inferiori a 15.000,00 euro il credito può essere compensato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se invece supera i 15.000,00 la dichiarazione deve inoltre essere dotata del visto di conformità, che può essere rilasciato da :

  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese;
  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;

Ricordiamo da ultimo che dal 2014 scatta l’incremento del tetto massimo delle compensazioni, che sale a € 700.000,00, limite riferito alle compensazioni materialmente effettuate in un anno solare, a prescindere dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato.

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