Regime di non imponibilità iva – trasporti di beni in esportazione con doppio vettore

Nella prasi operativa, può accadere che il trasporto internazionale di beni dall’Italia verso un paese extra-UE sia eseguito ricorrendo a due o più vettori.

Se si ipotizza che i beni siano destinati in Svizzera e che, nell’ordine di ritiro merce, sia indicata non solo tale destinazione finale, ma anche che la merce deve essere consegnata in Italia presso il magazzino dello spedizioniere, in questo caso si pone il problema di capire se al trasporto effettuato nel territorio italiano sia applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9 dpr 633/72 ( n.2 del primo comma richiama i trasporti relativi a beni in esportazione).

Se per il secondo trasporto non vi è dubbio sullla non imponibilità iva, per il primo trasporto, invece, si evince dalla C.M. 3 agosto 1979,n. 26/411138, nella parte in cui precisa che, per i trasporti di beni di cui al citato art. 9 comma 1,n.2),del DPR 633/72″ il beneficio si rende applicabile anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti”.

Tale conclusione, inoltre, sarebbe avvalorata dal tenore letterale dell’art. 9, comma 1,n.1) del decreto IVA, dato che solo per i trasporti di persone è pervisto che la non imponibilità si applica quando i medesimi sono eseguiti in parte nel territorio delllo Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto.

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