Bonus fiscale per gli investimenti in nuovi macchinari e impianti

Oggetto: Bonus fiscale per gli investimenti in nuovi macchinari e impianti

Riferimenti Normativi:

Con il D.L. nr.91/2014 (“decreto competitività”) è stato introdotto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Contenuto

Con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti il recente “decreto competitività” ha introdotto un incentivo alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi da impiegare nei processi produttivi in Italia. Scopo della presente circolare è quella di illustrare i lineamenti dell’utilizzo di tale

Soggetti interessati

Soggetti titolari di reddito d’impresa con strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché acquistino beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive presenti sul territorio nazionale. Sono ammessi sia le imprese e società già esistenti sia le start – up.

Spese ammissibili, caratteristiche ed erogazioni del contributo

Rientrano gli investimenti in beni strumentali nuovi del valore di almeno 10.000 euro compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25 giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015.

A titolo non esaustivo vengono ammessi:

  • macchine e attrezzature di impiego generale (ad es. motori, turbine, apparecchi fluidinamici, pompe e compressori, organi di trasmissione, forni e bruciatori, sollevamento e movimentazione, macchine per ufficio – esclusi i computer -, bilance, macchine e apparecchi per le industrie chimiche e petrolchimiche, dosatura – confezionamento – imballaggio);
  • macchine per l’agricoltura e la silvicoltura;
  • macchine per la formatura dei metalli;
  • macchine per impieghi speciali (es. per l’industria della metallurgia, alimentare, tessile e abbigliamento, carta e cartone, materie plastiche e della gomma, stampa e legatoria, robot industriali, ecc.).

Sono esclusi gli immobili e le autovetture.

In attesa di chiarimenti ufficiali dovrebbero rilevare anche gli investimenti effettuati a mezzo leasing finanziario, mentre per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’investimento, si farebbe riferimento alla data di consegna del bene.

 

Agevolazione

La norma prevede un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella ATECO realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Le start up faranno riferimento al valore complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta.

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Tale bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires ne’ della base imponibile Irap ed è tuttavia utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza il limite di 250.000 euro previsto per le compensazioni ordinarie). La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In pratica per investimenti effettuati nel 2014 la prima quota di bonus è fruibile dal 1° gennaio 2016.

Il credito d’imposta è revocato:

a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento stesso, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

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