La determinazione dell’acconto IVA

Entro il prossimo 29 dicembre  2014 ( il 27 dicembre cade di sabato) i contribuenti si trovano a dover far fronte alla determinazione dell’acconto IVA.

Per calcolarlo vi sono tre metodi alternativi :

  1.  metodo storico : il quale prevede che l’acconto sia pari all’88% della base di riferimento ( saldo a debito) individuata sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente ( se mensile la base è debito liquidazione dicembre 2013) da cui non vanno in ogni caso considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale.
  2.   Metodo previsionale : in questo caso il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo previsionale che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2014 : mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione annuale dell’anno in corso. Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che  a  consuntivo l’acconto versato per il 2014 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre/quarto trimestre 2014.
  3. Metodo delle operazioni effettuate : consiste nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto dal contribuente tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 DPR n.633/1972 facendo riferimento al periodo 01.12-20.12 (contribuente mensile) 01.10-20.12 ( contr. trimestrale). Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’IVA relativa ai predetti periodi il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente ( e non nella misura dell’88%).

Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che presentano :

  • una base di riferimento a credito ( storio 2013 o presunto 2014)
  • un importo dovuto inferiore a 103,29€
  • la cessazione dell’attività entro il 30 novembre  se mensili, 30 settembre se trimestrali
  • l’inizio dell’attività nel corso del 2014
  • soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative(art.13 legge 388/2000), regime dei minimi ( art. 27 commi 1 e 2), regime contabile agevolato ( art. 27 comma 3 )
  • soggetti usciti dal  regime delle nuove iniziative(art.13 legge 388/2000), regime dei minimi ( art. 27 commi 1 e 2), regime contabile agevolato ( art. 27 comma 3 ) con decorrenza 2014.

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali con anno di riferimento 2014.

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