Decrete semplificazioni: i chiarimenti dell’ Agenzia Entrate

L’agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 32/E/2014  in cui sono esaminate le semplificazioni introdotte del Decreto, in base alla natura giuridica del soggetto interessato ( persone fisiche e società) .I principali chiarimenti sono i seguenti :

  • spese di vitto e alloggio dei professionisti : tali spese  a partire dal 1 gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per i professionista, che non dovrà più addebitare in parcella e non potrà più dedurle dal reddito. Al contrario il committente potrà dedurre direttamente in costo secondo le regole della propria categoria di reddito per le spese del professionista. L’agenzia ha puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale.
  • Dichiarazione di successione : Sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando i valore dell’attivo ereditario non supera i 100.000,00 euro, l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e non vi siano beni immobili o diritti reali immobiliari. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica;
  • Riqualificazione energetica degli edifici : lavori pluriennali viene abrogato l’obbligo di comunicare all’Agenzia entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodo di imposta;
  • Rimborsi dei sostituti di imposta, i quali, dal 2015, potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24;
  • le comunicazioni di esercizio delle opzioni trovano applicazioni già  a partire dalla presentazione del Modello Unico 2015, prevendendo l’esercizio debba essere effettuato con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
  • il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica dovrà essere considerato su cinque esercizi, quindi per essere in perdita sistematica nel 2014, una società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque esercizi d’imposta ( ossia dal 2009 al 2013);
  • per le comunicazione Black list viene ribadita la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000,00 euro. L’agenzia precisa che tale limite deve riferirsi al limite complessivo annuo e non per singola operazione;
  • L’agenzia conferma la riduzione degli elenchi Intrastat Servizi, eliminando l’obbligo di indicare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione;
  • Viene eliminato in materia di appalti della solidarietà passiva dell’appaltatore per il versamento delle ritenuta fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendente;
  • In tema di contenzioso tributario, è stato soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, per gli appelli notificati a partire dal 13 dicembre 2014.

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