Il Bilancio non approvato non va depositato

Quando per vari motivi il bilancio d’esercizio presentato in assemblea non viene approvato la maggior parte dei Registri delle imprese non chiede il deposito del progetto. Tra le cause della non approvazione del bilancio, soprattutto nelle srl, è quella in cui non si raggiungano in prima o seconda convocazione i quorum costitutivi o deliberativi per l’approvazione del bilancio ( nel caso delle spa l’evento è più raro in quanto l’art. 2369, al terzo comma prevede che in seconda convocazione l’assemblea deliberi sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata). Un’altra causa è quella in cui i soci di maggioranza decidano di votare contro l’approvazione del bilancio, per esempio quando i soci non condividono le politiche di bilancio poste in essere dagli amministratori. Un’ultima ipotesi è, poi, quella in cui nella società sussistano due soci detentori al 50% cadauno delle quote o azioni, in questo caso le diatribe fra i soci, sfociano, quasi fatalmente nella mancata approvazione del progetto di bilancio da parte di uno di essi.

Ci si deve chiedere se la mancata presentazione del progetto di bilancio al Registro imprese , nel caso in cui questo non sia approvato, possa determinare la comminazione di specifiche sanzioni per gli amministratori che non provvedano a depositarlo.  Tale questione è ampiamente risolta dalla giurisprudenza la quale ritiene che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. a carico degli amministratori che omettano di depositare copia del bilancio sociale presso l’ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini ( Tribunale di Brescia 13.05.2002). Anche il Codice civile sul tema appare chiaro prevedendo all’art. 2478-bis per le Srl e all’art. 2435 c.c. per le spa, che il bilancio (e non il progetto) correlato dalle relazioni di accompagnamento richieste, debba essere depositato a cura degli amministratori.

In virtù di ciò i principali registri delle imprese, sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare, non consentono agli amministratori di presentare progetti di bilancio non approvati dall’assemblea ( per esempio , Roma, Torino, Milano) . Si precisa che non tutti i Registri delle imprese sono orientati in tale senso , alcuni di essi, infatti nell’interesse del depositante accettano il deposito del progetto di bilancio non approvato ( Vicenza, Catania).

 

Fonte : Italia OGGI articolo 13/04/2015

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