IVA- L’indetraibilità oggettiva dell’Iva: casi operativi

L’art. 19 D.P.R. n. 633/1972 stabilisce il principio di detrazione dell’iva, secondo cui l’imposta può essere considerata detraibile limitatamente alle operazioni effettuate” in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa,arte o professione” stabilendo così il principio di inerenza della spesa sostenuta, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto. Il principio appena enunciato deve essere coordinato con le  disposizioni relative all’indetraibilità dell’iva assolta sugli acquisti, contenute negli artt. 19, 19-bis, 19-bis1 del DPR n. 633/72 e riguardano :

  • l’iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo  di bene o servizio acquistato od importato ( art. 19-bis1);
  • l’iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente ( art. 19, comma 4, e 19-bis, comma 2);
  • l’iva indetraibile da “pro-rata”, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (art.19,comma 5, e 19-bis).

L’articolo 19-bis1 dello stesso DPR elenca i casi in cui la detrazione sugli acquisti non è ammessa in quanto relativa a beni e servizi di incerta inerenza.

Una prima ipotesi di indetraibilità oggettiva riguarda i veicoli e beni di lusso, secondo quanto stabilito dell’art.19-bis1 lettera a) e b) è indetraibile l’IVA sull’acquisto di aeromobili,navi e imbarcazioni, nonché dei relativi componenti e ricambi.

La lettera c) dello stesso art. 19-bis1 regolamenta invece l’indetraibilità per i mezzi a motori “terresti”, stabilendo in primo luogo l’indetraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di motocicli con cilindrata superiore a 350 cc., mentre tutti gli altri veicoli è stabilità invece, quale regola generale la detraibilità nella misura pari al 40% dell’IVA in caso di utilizzo non esclusivo nell’attività e in misura pari al 100% se l’utilizzo è esclusivo nell’attività. Per gli agenti e rappresentanti di commercio si applicano le regolare generali di detrazione e pertanto, nel caso di utilizzo per finalità in parte estranee all’attività, la detrazione avviene per la parte riferibile all’attività, individuata in base a criteri oggettivi.

Secondo quanto stabilito dalla lettera d) l’Iva relativa alle spese di esercizio dei veicoli, ossia acquisto di carburanti e lubrificanti, spese di manutenzione e riparazione, custodia, pedaggi per il transito stradale segue le medesime regole di detraibilità stabile per l’acquisto ( tali regole di applicano anche ai canoni di leasing e noleggio).

La lettera e) invece dispone l’indetraibilità sulle prestazioni di trasporto di persone. Pertanto l’IVA assolta sull’acquisto dei biglietti (treno, aereo, nave) per il trasporto di persone non è in genere detraibile. Si tratta dell’Iva sulle fatture dei vettori che esercitano l’attività di trasporto di persone.

Con riferimento alle spese per alimenti e bevande e le spese di rappresentata l’art. 19-bis1 lettere f) e h) stabiliscono rispettivamente che :

  • è indetraibile l’Iva sull’acquisto di alimenti e bevande tranne che per i beni oggetti dell’attività propria dell’impresa, beni destinati alle prestazioni di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o distributori automatici o beni destinati ad omaggio purché inferiori ad € 50,00;
  • è indetraibile l’iva sulle spese di rappresentanza, per individuare le quali si utilizza la definizione vigente per imposte sui redditi.

 Occorre precisare che è tuttavia detraibile l’iva sull’acquisto di beni omaggio di costo unitario non superiore a € 50,00.

Infine, la lettera i) stabilisce l’indetraibilità dell’iva relativa a fabbricati o porzioni di fabbricati ad uso abitativo, nonché quella relativa alla locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi, ad eccezione dei casi di sussistenza della condizione di inerenza allo svolgimento dell’attività d’impresa. Di conseguenza, è detraibile l’Iva relativa ai fabbricati abitativi per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o porzioni, nonché il recupero degli stessi, e per i soggetti che esercitano l’attività esente di locazione con applicazione del pro-rata.

8 pensieri su “IVA- L’indetraibilità oggettiva dell’Iva: casi operativi

  1. Buongiorno, volevo sapere se per le spese accessorie relative ad un bene (premi e vincite) la cui iva è indetraibile, ci si comporta come per il bene principale.
    Nel caso specifico ho una fattura relativa a dei premi in gettoni d’oro la cui iva è indetraibile.
    Ho un’altra fattura relativa al trasporto di tali beni (gettoni d’oro) e vorrei sapere come considerare l’iva su quest’ultima fattura, detraibile o indetraibile.
    Grazie.

    • Buongiorno,
      L’IVA del trasporto delle monete, a mio avviso, è indetraibile.
      Essendo un servizio riferito a un’operazione a premio si applica lo stesso regime di non detraibilità, anche per le spese accessorie.
      L’art. 19, comma 2, del DPR 633 del 1972 dispone che “in nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio”.
      Cordiali saluti
      Dr. Bonato

  2. Buongiorno
    sono una traduttrice con partita iva a regime non de minimis e ho ricevuto un incarico da un ente partecipato all’ 80 % da due Ministeri pubblici. Il compenso per l’incarico svolto è pari a euro 2 000,00 al lordo dell’IVA, delle aliquote previdenziali ….
    Ho segnalato l’errore della dicitura al lordo dell’IVA ed il committente mi ha risposto che per loro l’IVA è indetraibile e quindi non me la versano come normalmente avviene essendo una partita di giro. Risultato il compenso deve includere il 22% dell’IVA. Normalmente mi capita di lavorare per enti che hanno l’esenzione dell’IVA secondo vari artt. in quei casi nella fattura devo specificare l’articolo dell’esenzione. Per l’indetraibilità a. c’è un modo per verificare che effettivamente mi stiano raccontando la verità!; b. c’è un modo per ottenere l’esenzione al posto dell’indetraibilità?
    Grazie
    P.S. Chiedo scusa per la mancanza di precisione nella terminologia

    • Buongiorno a decorrere dal 1°/1/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, l’IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito- I PROFESSIONISTI) va versata direttamente dall’ente pubblico (SPLIT PAYMENT).
      La norma si applica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti:
      a) dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
      b) degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
      c) delle C.C.I.A.A.;
      d) degli istituti universitari;
      e) delle aziende sanitarie locali e degli enti ospedalieri;
      f) degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
      g) degli enti pubblici di assistenza e beneficienza;
      h) degli enti pubblici di previdenza;
      a condizione che agiscano in veste pubblica, cioè nella veste istituzionale per la quale sono debitori di IVA.
      In pratica, il fornitore emette la fattura applicando l’IVA e indicando che l’IVA va versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
      Tale norma non si applica nel caso in cui si emette fattura con iva e con Ritenuta d’acconto (i professionisti) quindi l’ente rifiuta lo Split payment e chiede che l’iva venga versata direttamente dal professionista .
      Distinti saluti

  3. Salve,
    Gestisco la contabilità semplificata di un impresa agricola.
    Vorrei sapere se ad esempio fatture di acquisto di un soggiorno in un hotel all’estero intestate al titolare e pagate con il c/c dell’azienda essere registrate come fatture non imponibili iva?
    E se sono intestate all’azienda come bisogna procedere?

    E invece in un locale con contabilità semplificata che ha principalmente fatture d’acquisto di merci per la rivendita e magari qualche volta acquisti di frigoriferi, ecc.., puo’ segnare tutte queste fatture con iva detraibile e poi presentarla come detraibile?

    • Buongiorno ,
      1)se il soggiorno è un costo inerente all’azienda tali spese possono essere portate in deduzione nei costi aziendali.
      2) per la domanda di “locale contabilità semplificata” dovrebbe essere più preciso su quali siano le fatture di acquisto da poter scaricare e su che tipo di attività svolge. Tenga presente sempre che qualsiasi spesa può essere portata in deduzione dei ricavi purché tale costo è inerente con l’attività svolta.
      cordiali saluti

  4. Buongiorno,
    Lavoro a partita IVA per un cliente a 400 km dalla mia citta’ di residenza (e domicilio) e ogni settimana devo recarmi dal cliente in treno: l’IVA sul biglietto e’ detraibile? Grazie e buona giornata

    • Buongiorno,
      il viaggio sostenuto è inerente all’attività svolta e quindi il costo e relativa iva in fattura sono detraibili.
      Distinti saluti
      Dr. Bonato

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