Il meccanismo del Reverse Charge chiarimenti sulle cessioni di beni con posa in opera

Il meccanismo del Reverse Charge nel settore edile si applica alle sole “prestazioni di servizi”, dovendosi intendersi escluse le cessioni di beni con posa in opera. Quest’ultime operazioni, infatti, ai fini IVA costituiscono “cessioni di beni”, rivestendo la posa in opera funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Al fine di distinguere una cessione con posa in opera rispetto ad un’autentica “prestazione di servizi” deve farsi riferimento, in primo luogo, allo scopo principale del contratto, rintracciabile dal complesso della pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalla parti. In sostanza :

  • Quando il programma negoziale posto in essere delle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene  e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale “cessione con posa in opera”;
  • Invece, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato (applicazione Reverse Charge).

Ulteriori elementi rilevanti, per individuare la natura dell’operazione effettuata, consistono :

  • Nel valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia ceduta;
  • Nel rapporto fra prezzo del bene ceduto e prezzo della prestazione di servizi.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.