REGIME OBBLIGATORIO PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Per i soggetti passivi IVA che effettuano “cessioni di beni tramite distributori automatici”, l’art. 2 co.2 del DLgs. 127/2015 ha previsto l’obbligo (e non la mera facoltà) di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, le soluzioni tecniche adottate per adempiere detto obbligo devono essere tali da:

  • non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori;
  • garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati acquisiti nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi.

Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica per i gestori di distributori automatici si applicano alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2017

AMBITO DI APPLICAZIONE

Attenendosi al tenore letterale dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dovrebbe riguardare soltanto i soggetti che effettuano “cessioni di beni tramite distributori automatici” e non anche i soggetti che prestano servizi mediante il medesimo tipo di apparecchi.

Tuttavia, la definizione di “distributori automatici” riportata nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sembra estendere, implicitamente, l’ambito di applicazione della disciplina, in quanto fa riferimento ad apparecchi che possono erogare sia beni che servizi.

Pertanto, sembra ragionevole ritenere che gli obblighi in questione debbano applicarsi non solo con riferimento ai beni ceduti tramite distributori automatici (prodotti alimentari preconfezionati, sigarette, ecc.), ma anche con riferimento ai servizi erogati mediante i medesimi apparecchi (ne sono un esempio le lavanderie automatiche o il lavaggio automatico dei veicoli).

 DATI DA TRASMETTERE E MEMORIZZARE

Il provv. 102807/2016 ha stabilito che le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 sono quelle riportate nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi” delle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Si tratta principalmente dei dati riguardanti:

  • la rilevazione e l’invio (data, ora e numero del prelievo);
  • l’identificazione dell’apparecchio;
  •  le somme incassate in qualsiasi modalità (in contanti ovvero mediante pagamenti elettronici) nel periodo di riferimento e dall’inizializzazione, nonché le somme rese.

Per quanto attiene alla memorizzazione, oltre ai dati già elencati, dovranno essere conservate anche le altre informazioni ad essi riconducibili, riferite alle singole rilevazioni degli incassi. Fra queste devono figurare, almeno, i rapporti di conteggio del denaro contante prelevato dalle relative periferiche di pagamento al momento della rilevazione degli incassi.

 REGIME TRANSITORIO E REGIME DEFINITIVO

Al fine di non incidere sul funzionamento delle vending machine attive alla data dell’1.1.2017, e allo scopo di assicurare un progressivo rinnovo degli apparecchi nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza, così come disposto dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la loro “fiscalizzazione graduale”.

Pertanto, in una prima fase, cha va dall’1.1.2017 al 31.12.2022, i dati dei corrispettivi verranno raccolti dai Sistemi master presenti negli apparecchi e trasmessi al Sistema Agenzia delle Entratemediante dispositivi mobili (palmare o smartphone) appositamente certificati, idonei a garantirel’autenticità e l’integrità dei dati inviati.

Soltanto in una seconda fase, che sarà avviata a partire dall’1.1.2023, i Sistemi master dovranno essere abilitati a memorizzare e a trasmettere direttamente, e in modo automatico, i dati raccolti, senza necessità di incaricare un operatore della rilevazione mediante dispositivi mobili.

Pertanto, entro il 31.12.2022, i Sistemi master degli apparecchi distributori dovranno essere adattati o sostituiti in modo da garantire tale funzionalità.

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