NOVITA’ DECRETO LEGGE “FINANZIARIA 2017”

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PRINCIPALI NOVITA’

  • INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE”- Art. 4, comma 1 – Con la modifica dell’art. 21 DL 78/2010, a decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse/acquisti/note di variazione. L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ( esempio- l’invio dei dati I° trim. 2017 va effettuato entro il 31.05.2017); L’invio, in forma analitica, riguarda i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero fattura, base imponibile e imposta applicata e tipologia dell’operazione. In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000,00( non è applicabili il cumulo giuridico art. 12,d.lgs. n. 472/97)
  • INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA – Art- 4, comma 2 – Con la modifica dell’art. 21 DL 78/2010, a decorrere dal 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ( mensili/trimestrali- anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito). L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L’omessa/errata comunicazione in esame viene punita con la sanzione da € 500 a € 2.000,00 .
  • ADEMPIMENTI SOPPRESSI – A decorrere dal 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti :

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Fornitura di caffe in capsule o cialde – Iva al 10%-

Con la risoluzione 103/E di ieri l’Agenzia delle Entrate precisa che la fornitura di capsule o cialde sconta l’aliquota Iva del 10% a condizione che l’acquirente ne sia Continua a leggere

Le comunicazioni trimestrali archiviano spesometro e black list

A partire dal 2017, i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati delle fatture emesse e di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre. I dati che dovranno essere inviati restano quelli indicati nella prima versione del decreto, ovvero: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’ operazione Continua a leggere

Principali novità del Decreto Legge Finanziaria 2007 in ambito dichiarativo

  • INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE”- Art. 4, comma 1 – Con la modifica dell’art. 21 DL 78/2010, a decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse/acquisti/note di variazione.   L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ( esempio- l’invio dei dati I° trim. 2017 va effettuato entro il 31.05.2017); L’invio, in forma analitica, riguarda i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero fattura, base imponibile e imposta applicata e tipologia dell’operazione. In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25.000,00( non è applicabili il cumulo giuridico art. 12,d.lgs. n. 472/97)
  • INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA – Art- 4, comma 2 – Con la modifica dell’art. 21 DL 78/2010, a decorrere dal 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ( mensili/trimestrali- anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito). L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L’omessa/ errata comunicazione in esame viene punita con la sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00 .
  • ADEMPIMENTI SOPPRESSI – A decorrere dal 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti :

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