Le comunicazioni trimestrali archiviano spesometro e black list

A partire dal 2017, i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati delle fatture emesse e di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre. I dati che dovranno essere inviati restano quelli indicati nella prima versione del decreto, ovvero: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’ operazioneI dati dovranno essere comunicati entro l’ ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (come nella versione ante conversione) con l’ eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto). Inoltre, solo per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio).
Viene poi prevista la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. Tuttavia, la proroga al 25 luglio prevista per il primo anno di invio dei dati delle fatture non trova applicazione per le liquidazioni che, pertanto, dovranno essere comunicate già dal 31 maggio. Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva.

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