NOVITA’ DECRETO LEGGE “FINANZIARIA 2017”

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PRINCIPALI NOVITA’

  • INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE”- Art. 4, comma 1 – Con la modifica dell’art. 21 DL 78/2010, a decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse/acquisti/note di variazione. L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ( esempio- l’invio dei dati I° trim. 2017 va effettuato entro il 31.05.2017); L’invio, in forma analitica, riguarda i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero fattura, base imponibile e imposta applicata e tipologia dell’operazione. In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000,00( non è applicabili il cumulo giuridico art. 12,d.lgs. n. 472/97)
  • INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA – Art- 4, comma 2 – Con la modifica dell’art. 21 DL 78/2010, a decorrere dal 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ( mensili/trimestrali- anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito). L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L’omessa/errata comunicazione in esame viene punita con la sanzione da € 500 a € 2.000,00 .
  • ADEMPIMENTI SOPPRESSI – A decorrere dal 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti :

  1. La comunicazione dei dati relativi ai contratti Leasing/noleggio e locazione
  2. I modelli INTRA degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute e Black list 2017.
  • DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI– art. 6 – E’ prevista la definizione delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015 . In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato ( in un massimo di 4 rate e relativi interessi), delle somme: – affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/ notifica della cartella di pagamento.In tutti i casi, la cartella deve essere stata iscritta a ruolo entro il 31 dicembre 2015. Tale beneficio spetta anche ai soggetti che stanno pagando le somme dovute in piani rateali. Sono già stati pubblicati da parte di Equitalia i moduli e ci sarà la possibilità di presentare la domanda entro il 23 gennaio 2017. Entro il 24 aprile 2017 il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha fatto domanda l’importo complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e inviare i relativi bollettini di pagamento. La rottamazione riguarda sia le tasse (IRPEF, IRAP, IRES); i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL e Casse Professionali); l’IVA (esclusa la tassa sul valore aggiunto riscossa all’importazione);
  • RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE NOMINALI IRES DAL 2017 – La legge di stabilità prevede la riduzione al 24%, con effetto dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 .
  • IL NUOVO “IPER AMMORTAMENTO” – A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, entro il 31/12/2017 (30/06/2018 a condizione che entro il 31/12/2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%. Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali il costo di acquisizione è aumentato del 40%.- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A/B;- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
  • PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO” – Confermata anche per il 2017, ma con alcune modifiche( esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti), la possibilità per imprese e professionisti di maggiorare del 40% le quote di ammortamento (o i canoni di leasing), deducibili ai fini IRPEF e IRES, dei beni strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  • TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.02.2017 mentre per la dichiarazione iva relativa al 2017 e anni successivi , va presentata entro il 30 aprile di ogni anno.
  • RIAPERTURA VOLUNTARY DISCOSURE – Art- 7 è disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.07.2017 per sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016. L’ammontare derivante dall’adesione alla procedura va versato in unica soluzione entro il 30.09.2017 o in tre rate mensili senza possibilità di compensazione art.17 D.lgs. n. 241/97.
  • PROROGA PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI – La Legge di Bilancio 2017 ripropone la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; o partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dello 01/01/2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.              È fissato al 30/06/2017 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima, al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8% ;
  • PROROGA PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP pari al 10%.

 

 

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