Indagini finanziarie e bancarie a 360° anche verso i privati.

Accertamento anche verso i privati senza Partita Iva e indagini finanziarie a tutto campo; l’ accertamento basato sulle movimentazioni bancarie non giustificate trova spazio anche nei confronti dei privati, non titolari di partita Iva; solo, però, limitatamente ai versamenti non tracciati.

È la Corte di cassazione, con sentenza n. 2432 del 31 gennaio 2017 a stabilire un principio che, alla luce dei fatti, travolge e mette in secondo piano le novità legislative introdotte dal dl 193 del 2016 che avevano, appunto, fissato un limite minimo ai movimenti rilevanti.

 Nel caso discusso, la Guardia di finanza svolgeva accertamenti sul conto corrente bancario intestato ad una persona fisica rilevando operazioni di versamento in denaro contante di provenienza non giustificata. L’ Agenzia delle entrate emetteva a carico del soggetto un avviso di accertamento ai fini Irpef, con il quale contestava la disponibilità di un «reddito diverso» corrispondente ai versamenti non documentati, derivante da lavoro autonomo occasionale svolto nell’ orbita delle attività imprenditoriali della società di famiglia, operante nel settore immobiliare.

 I giudizi di merito si concludevano entrambi con la vittoria del contribuente. In particolare la Commissione regionale adita sottolineava che in caso di accertamento riferito ad «attività diverse» era onere dell’ Ufficio e non del contribuente dimostrare l’ esistenza dello svolgimento da parte del contribuente di tali attività.

 Secondo la Cassazione, però, «la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’ art. 32 comma 1 n. 2 del dpr 29 settembre 1973 n.  600, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’ art. 38 del medesimo dpr, riguardante l’ accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari)».

Ed infatti la presunzione in oggetto si articola secondo due diverse modalità: da un lato, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del dpr 29 settembre 1973 n. 600 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ ufficio); dall’ altro la presunzione legale secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’ obbligo di tenuta delle scritture contabili.

 Peraltro sul tema è intervenuta la correzione dalla Corte costituzionale che con la sentenza n. 228 del 2014 ha dichiarato l’ illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo. In tal modo, i prelevamenti conservano validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’ efficacia adempiendo l’ onere di dimostrare che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Nel caso in esame, l’ Agenzia delle entrate ha individuato nel conto corrente del contribuente versamenti in contanti non tracciati; pertanto, avvalendosi legittimamente della presunzione stabilita dall’ art. 32 comma primo n. 2) del dpr 29 settembre 1973 n. 600, lo ha ritenuto titolare del reddito corrispondente, che ha qualificato quale reddito diverso derivante da attività di lavoro autonomo priva del requisito della abitualità (art. 67 comma 1 lett. i) del Tuir).

 Sarebbe quindi spettato al contribuente stesso fornire la prova che aveva tenuto conto di tale importo nella propria dichiarazione dei redditi, ovvero che si trattava di disponibilità reddituale esente da imposta.

La sentenza apre quindi la strada alla possibilità di sindacare le movimentazioni bancarie anche nei confronti dei contribuenti che non svolgono alcuna attività di impresa o professione.

 È evidente che l’ utilizzo di tale strumento, o meglio di tale ulteriore evoluzione delle indagini finanziarie debba essere, a maggior ragione, utilizzato con cautela. Specie laddove l’ inversione dell’ onere della prova costituisca, come nel caso delle indagini finanziarie, un ostacolo quasi insormontabile per la difesa del contribuente (vedi tabella in pagina). Nella fattispecie discussa dalla Cassazione, la persona fisica raggiunta da accertamento bancario era sì contribuente privato senza partita Iva; ma era altresì il riferimento finale di attività commerciali ed imprenditoriali svolte sotto la propria direzione. In tal modo l’ indagine finanziaria sul privato non è altro che la diretta conseguenza di quella esercitata a monte sulle società comunque riconducibili al soggetto accertato. Altro discorso, ben più pericoloso, sarebbe attivare, a tappeto, indagini finanziarie su soggetti privati del tutto estranei a qualsiasi attività di impresa.

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