Sequestro dei beni della moglie per i reati tributari del marito

E’ legittimo il sequestro dei gioielli della moglie per reati tributari commessi dal marito: se tra i coniugi vige il regime di comunione legale, possono escludersi solo i beni strettamente personali. Se invece c’ è il regime di separazione, occorrerà verificare la capacità reddituale per l’ acquisto. A fornire questo importante chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 6595 depositata ieri.

Il gip disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per vari reati, anche associativi, di natura tributaria. Più precisamente, la misura cautelare riguardava alcuni gioielli rinvenuti nella disponibilità della moglie dell’ indagato, la quale impugnava il provvedimento.

Il Tribunale del riesame, in accoglimento delle doglianze della signora, ordinava la restituzione dei preziosi sequestrati, rilevando la mancanza sia di un sequestro preventivo emesso direttamente a suo nome, sia della prova che i beni fossero nella disponibilità del marito indagato. Il Pm ricorreva allora per Cassazione lamentando che la misura cautelare aveva ad oggetto anche beni diversi dai preziosi di cui la moglie aveva dato prova fotografica della sua esclusiva disponibilità.

La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul concetto di disponibilità di beni nell’ ambito della comunione tra coniugi. I giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che così come previsto dall’ articolo 12 bis del Dlgs 74/2000, la confisca va ordinata su beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Per “disponibilità” si deve intendere l’ esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Mutuando, quindi, il concetto del “possesso civilistico”, si tratta di tutti quei beni che ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi sia esercitato per il tramite di terzi. Ne consegue così che la “disponibilità” del bene non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, che di per sé è neutro. Nella specie, gli orologi facenti parte dei preziosi sequestrati, ben potevano essere indossati indifferentemente da ciascuno dei coniugi a prescindere dalla proprietà o dal possesso degli stessi.

L’ uso, quindi, esclude la disponibilità solo qualora riferito ad un bene strettamente personale e pertanto nell’ ipotesi di beni “interscambiabili” tra i coniugi, poteva essere legittimo il sequestro nella misura del 50% del valore dei beni. In tale contesto, peraltro, il regime di comunione legale tra coniugi non era di ostacolo alla confisca pro-quota, tanto più che, secondo quanto già affermato in precedenti pronunce, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’ indagato (sentenza 29898/2013).

Infine, la Cassazione ha precisato che l’ eventuale verifica del reddito, dal quale desumersi la presumibile capacità di acquistare i preziosi, poteva avere rilevanza solo in regime di separazione dei beni e non di comunione. È evidente, infatti, che in quest’ ultima ipotesi, i beni acquistati dopo il matrimonio sono di entrambi i coniugi. La decisione, conclusivamente, ha affermato il principio secondo cui per il sequestro di beni mobili dei coniugi va innanzitutto verificato il regime patrimoniale e, solo in caso di comunione, possono escludersi dal sequestro i beni personali. In caso di separazione, invece, occorre verificare se il reddito del coniuge che ne rivendica la proprietà sia tale da giustificarne l’ acquisto e ove ciò non fosse, grava sullo stesso la prova della sua esclusiva disponibilità.

Fonte “ilsole24ore” 14/02/2017

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