Nessun obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti “gratta e vinci”.
Queste sono le precisazioni che ha fornito l’agenzia delle Entrate con risoluzione numero 44 del 5 aprile, resa in risposta ad una istanza di consulenza giuridica.
Con questa risoluzione l’Agenzia torna ad occuparsi dei distributori automatici immediatamente dopo la scadenza di avvio dell’obbligo dello scorso 1 aprile 2017 per le vending machine dotate di porta di comunicazione.
Per i distributori automatici non dotati di tale porta, gli obblighi decorreranno, invece, dal 1° gennaio 2018 previo loro censimento con rilascio di apposito barcode dal prossimo 1 settembre 2017, secondo quanto disposto con provvedimento direttoriale numero 61936 del 30 marzo scorso.
L’esclusione dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica non solo agli apparecchi che non erogano beni o servizi ma solamente un attestato di pagamento come i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta, ma anche, secondo quanto chiarito dalla risoluzione, per i distributori che erogano beni e servizi per i quali l’Iva è già stata assolta in una fase precedente, come o nel regime dell’Iva “monofase” di cui all’articolo 74 Dpr 633/1972. Rientrano nell’esclusione i distributori automatici di tabacchi, di competenza Aams, di ricariche telefoniche, per le quali soggetto passivo di imposta è il titolare della concessione telefonica, e di biglietti delle lotterie istantanee, questi ultimi in quanto esenti da Iva e non soggetti a fatturazione.
Resta invece un obbligo parziale di comunicazione per i distributori misti cioè quelli che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria che beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi. In questo caso dovranno essere trasmessi solamente i dati relativi ai servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo.
Fonte “ilsole24ore”