La manovra fiscale per la correzione dei conti pubblici

La manovra fiscale , contenuta nel decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, comporta da subito alcune modifiche sulle strette sull’Ace, sulla detrazione dell’Iva e sulle compensazioni dei crediti fiscali in F24,. Questo mentre l’estensione dello split payment partirà dal 1° luglio 2017, l’aumento da 20.000 euro a 50.000 euro del valore delle controversie ai fini della mediazione partirà dagli atti notificati dal 1° gennaio 2018 e il regime della cedolare secca potrà essere applicato anche contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017. Infine, si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per la chiusura delle liti fiscali.

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Detrazione Iva

 Da ieri, il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato, non più fino all’invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello relativo «all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità). Il decreto, entrato in vigore ieri, non contiene alcuna disciplina transitoria: quindi, da ieri non dovrebbe essere più possibile detrarre l’Iva delle fatture datate 2015 o 2016.

 In generale, l’Iva «relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate» ai fini Iva (articolo 6, comma 5, Dpr 633/72), quindi, con la consegna o spedizione dei beni (o il loro pagamento anticipato) o con il pagamento del corrispettivo del servizio ovvero, in entrambi i casi, con la fattura anticipata. Quindi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, l’Iva delle fatture datate 2015 e 2016 poteva essere detratta solo fino a domenica. Per le prestazioni di servizi, per le quali l’esigibilità e il diritto alla detrazione scatta solo col pagamento (o la fatturazione anticipata), non vi sono problemi per quelle ultimate al 31 dicembre 2016, registrate tra le fatture da ricevere, ma non ancora pagate e non ancora fatturate. In questi casi, infatti, solo al momento del pagamento (o della fattura anticipata) scatterà il diritto alla detrazione, che potrà essere esercitato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

 La detrazione Iva poteva essere effettuata entro domenica, anche per le fatture differite ricevute per le cessioni di beni di dicembre 2016 ovvero per i servizi pagati a dicembre 2016, per i quali l’esigibilità della relativa Iva rimane a dicembre 2016, non solo ai fini dell’obbligo di inserimento del relativo debito nella liquidazione Iva di dicembre 2016 da parte del cedente, ma anche ai fini della detrazione da parte del cessionario. In questi casi, chi ha ricevuto nel 2017 la fattura differita, registrando il costo come fatture da ricevere al 31 dicembre 2016, poteva detrarre la relativa Iva solo entro domenica.

Compensazioni

Da ieri, i contribuenti che intendono compensare i crediti fiscali (Iva e diversi da Iva) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, non più per importi superiori a 15.000 euro annui, ma superiori a 5.000 euro annui. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestrali. Considerando che il modello annuale Iva 2017, relativo al 2016, è già stato inviato lo scorso 28 febbraio 2017, si ritiene che per i crediti Iva annuali la riduzione del limite da 15.000 euro a 5.000 euro per le compensazioni orizzontali, senza visto di conformità, si applicherà a partire dall’Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018). Altro discorso, invece, per i crediti diversi dall’Iva, per i quali le compensazioni sono possibili anche prima dell’invio dei modelli, anche per importi superiori ai limiti previsti per il visto (15.000 euro fino a ieri e a 5.000 da oggi), a patto che il visto venga apposto nei modelli che saranno inviati (regola che non è stata modificata). Dovrà essere chiarita la corretta entrata in vigore di questa riduzione di limite e le conseguenze di uno splafonamento dei 5.000 euro già da ieri.

Modello f24

Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva. In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

Ace

 Dal 2017 in poi, gli aumenti del patrimonio netto rilevanti ai fini Ace saranno considerati, non più dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma solo dal “quinto esercizio precedente” fino all’anno del calcolo. Per persone fisiche, snc e sas in contabilità ordinaria l’attenuazione della stretta prevista dal 2016 dalla legge di Stabilità si applicherà pienamente solo per il 2016, mentre dal 2017 al 2019 è destinata a ridursi, fino ad azzerarsi. In pratica, solo per il 2016, potrà rilevare, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010. Dal 2017 al 2019, invece, rileverà «anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015» e quello «al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale» viene effettuato il calcolo dell’Ace.

Fonte “ilsole24ore”

 

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