Rivalutazioni -La possibilità di affrancare la cifra di carico di partecipazioni e aree possedute

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali possono utilizzare l’opportunità di affrancare il valore “di carico”, ai fini delle imposte dirette, di partecipazioni (non quotate) ed aree (edificabili e non) detenute alla data del 1° gennaio scorso al di fuori del reddito d’impresa, entro il 30 giugno 2017

 La facoltà offerta (per l’ennesima volta) dall’articolo 1, comma 554, della legge 232/2016 (che, sostanzialmente, ha “aggiornato” le date di riferimento contenute all’articolo 2, comma 2 del Dl 282/2002) è usufruita dal contribuente solo se entro venerdì 30 giugno 2017 si procede all’asseverazione della perizia e al pagamento dell’imposta sostituiva pari al 8% del valore emergente dalla perizia di stima.

La scadenza assume importanza anche per chi intende rivedere “al ribasso” il valore periziato dell’area in occasione di uno dei precedenti analoghi provvedimenti di affrancamento, situazione piuttosto comune in relazione all’andamento del mercato immobiliare.

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 In alternativa alla possibilità, generalmente difficile da far accettare all’acquirente, di cedere a un prezzo inferiore rispetto al valore periziato, assolvendo tuttavia l’imposta di registro su quest’ultimo (circolare 1/E/2013) o lasciando la questione in sospeso (risoluzione 53/E/2015), è, infatti, opportuno “aggiornare” la precedente perizia con una nuova (asseverata entro il 30 giugno) riportante il nuovo (inferiore) valore che si considera affrancato ai fini delle imposte dirette (risoluzione 111/E/2010).

Tuttavia, se in passato si è affrancato all’aliquota del 4%, in caso di deprezzamenti di valore inferiori al 50% (esempio da 100 si scende a 70), non solo non si ha diritto ad alcun rimborso (articolo 7, comma 2, Dl 70/2011), ma resta un saldo da versare. Se è in corso la rateizzazione del precedente debito, l’imposta dovuta può essere ricalcolata (circolare 47/E/2011).

Le partecipazioni

 Per le partecipazioni il problema della perizia “al ribasso” non si pone, poiché la norma istitutiva non prevede alcuna valenza di valore minimo per l’importo periziato.

 I calcoli di convenienza sono i medesimi del 2016. Per le partecipazioni, l’affrancamento di valore evita al contribuente, sino all’importo periziato e soggetto ad imposta sostitutiva, di sostenere in sede di successiva cessione (ovvero permuta, conferimento, eccetera) l’imposta dovuta sulla plusvalenza, che è pari al 26% per le partecipazioni non qualificate ed alla propria aliquota marginale sul 49,72% del plusvalore per le partecipazioni qualificate.

 Nel primo caso, quindi, affinché l’affrancamento risulti conveniente la plusvalenza deve essere superiore al 30,77% del valore di mercato del titolo. Nel secondo, invece, ipotizzando un’aliquota Irpef marginale complessiva del 43%, la plusvalenza deve superare il 37,5% del valore di mercato.

La riduzione dell’Ires

 Tuttavia, il parametro del 49,72% è destinato ad aumentare (presumibilmente al 58,14%) come effetto della discesa dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% (articolo 1, comma 64,legge 208/2015 e “Il Sole-24 ore” del 17 gennaio 2017).  La nuova percentuale dovrebbe applicarsi (è atteso il relativo decreto ministeriale) alle plusvalenze emergenti dagli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 Quando le norme saranno aggiornate, la tassazione delle plusvalenze da partecipazione dei soci minori (non qualificati) sarà un po’ meno “punitiva” rispetto a quella dei soci qualificati: in effetti la “tassazione secca” del 26% è oggi sempre maggiore di quella ordinaria sulla quota imponibile del plusvalore (il 43% del 49,72% è di poco superiore al 21%), mentre lo sarà ancora (ma di poco) con le nuove (previste) percentuali (il 43% del 58,14% è pari al 25 per cento).

Fonte “ilsole24ore” 13/06/2017

 

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