Estensione del meccanismo dello “split payment” dal 1 luglio 2017

È esteso, a partire dal 1 luglio 2017, l’ambito di applicazione dello speciale meccanismo di riscossione dell’IVA denominato “split payment” (art. 17-ter del DPR 633/72).

Funzionamento del meccanismo dello “split payment”

Il meccanismo dello “split payment” prevede che il cessionario o committente di un’operazione soggetta a IVA sia tenuto a versare direttamente all’Erario l’imposta gravante sull’acquisto di beni effettuato o sulla prestazione di servizi ricevuta.

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Il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell’IVA, senza ricevere la corresponsione dell’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.

L’applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per:

  • le operazioni in reverse charge (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72);
  • le operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell’editoria, ecc. (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);
  • le operazioni non documentate da fattura (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1);
  • le operazioni per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2).

Estensione dei destinatari

Sono infatti ricompresi nell’ambito di applicazione dello “split payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:

  • le amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
  • le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
  • le società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 co. 1 n. 1)c.c. dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate di cui al punto successivo ovvero nel novero delle amministrazioni pubbliche come sopra definite;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, ferma restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Il meccanismo dello “split payment” non si applica agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Documento attestante la riconducibilità ai suddetti destinatari

È stato previsto che:

  • su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti sopra individuati devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica il meccanismo dello “split payment”;
  • i cedenti e prestatori in possesso della suddetta attestazione sono tenuti ad applicare il meccanismo dello “split payment”.

Estensione dei fornitori

Viene inoltre abrogato il co. 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72, in base al quale non era applicabile il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo).

Ne consegue che, per effetto di tale abrogazione, anche tali prestazioni saranno interessate dallo “split payment” quando sussistono i requisiti di applicazione dello stesso.

Applicazione temporale

Le novità sullo “split payment”, introdotte dal DL 50/2017, si applicano:

  • alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017;

sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga che dovrà essere rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea in applicazione dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.È prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per stabilire le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

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