Deducibili i compensi erogati al coniuge professionista

Con la sentenza n. 93/2/17 del 20 aprile 2017 la C.T.P. di Cremona ha ritenuto “deducibile” dal reddito professionale il compenso erogato al coniuge per le prestazioni rese nello svolgimento della propria attività di lavoro autonomo artistico o professionale.

Il caso esaminato dalla commissione tributaria ha riguardato un contribuente (ingegnere) che ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento in cui si consideravano “indeducibili” i compensi versati alla moglie (architetto) in considerazione del disposto dell’articolo 54, comma 6-bis, del Tuir.Tale norma, lo si ricorda, stabilisce che: “non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.

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Sul punto, nell’ambito della C.M. 25/E/1997 è stato precisato che detta indeducibilità:

  • riguarda esclusivamente i compensi corrisposti ai familiari in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali.

Pertanto, non possono essere dedotti dal reddito da lavoro autonomo i compensi erogati ai familiari sulla base dei “nuovi” contratti di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017;

  • non si applica ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale di cui all’articolo 53 del Tuir, in quanto attività svolta in via autonoma e non rientrante nelle locuzioni “lavoro prestato” e “opera svolta”.

Si ricorda, infatti, che la locuzione “lavoro prestato” rimanda ad un rapporto di lavoro dipendente mentre quella di “opera svolta” ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale. Proprio la locuzione “opera svolta” – precisa la circolare – “non si può riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un’opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi”. L’Ufficio, quindi, richiamando il contenuto della C.M. 25/E/1997, ha ritenuto che la moglie (architetto) del contribuente non ha prestato “autonomamente servizi a terzi“, in quanto non dispone di un’autonoma struttura organizzativa (la stessa ha lo studio professionale in casa propria e esercita in via principale l’attività di insegnante) ed ha lavorato in favore “di un solo terzo”, e cioè il marito.

Ciò detto, i giudici hanno ritenuto la tesi del Fisco non sufficiente ad escludere la deducibilità dei compensi in esame. In particolare – precisa la sentenza – la moglie (architetto) “risulta essere stato solo uno dei collaboratori esterni dei quali l’ing. B. si serviva nell’espletamento della sua professione..”, ed il fatto che la stessa non abbia avuto, negli anni considerati, altri clienti se non il marito “può soltanto significare che…svolgeva l’attività professionale in maniera saltuaria e non continuativa (e questo compatibilmente con la sua attività principale che era quella di insegnante) ma non che prestasse attività parasubordinata in favore del marito”.  Allo stesso modo, è stata considera “insignificante” la circostanza che questa svolgesse il proprio lavoro di natura professionale servendosi di un ufficio ricavato presso la propria abitazione trattandosi di dato irrilevante che “non avrebbe potuto certo impedirle di svolgere tale attività, se lo avesse voluto, anche in favore di terzi”.

In conclusione, accogliendo il ricorso, i giudici hanno ritenuto che i costi sostenuti dal ricorrente per remunerare l’attività libero professionale svolta dalla moglie (architetto) devono essere considerati “deducibili”. Infatti, escluso che il rapporto esistente tra il ricorrente e la moglie sul piano lavorativo possa definirsi come di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale e considerato che la stessa Agenzia non ha messo in dubbio che le prestazioni siano state effettivamente eseguite, per la Commissione tributaria non vi sono ostacoli alla deducibilità dal reddito da lavoro autonomo dei compensi erogati al coniuge esercente una attività professionale.

fonte “euroconferecenews”

 

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