La rottamazione delle cartelle non riapre per tutti

Rottamazione-bis ma non per tutti. Il decreto fiscale (articolo 1 del Dl 148/2017) consente la riammissione ai benefici di legge in presenza di precise condizioni, ma non riapre la definizione per la totalità dei soggetti che avrebbero potuto accedere alla prima. A tale scopo, occorre una modifica legislativa che potrebbe essere introdotta in sede di conversione del decreto legge.
Le disposizioni introdotte con il decreto riguardano tre fattispecie.
I mancati pagamenti. La prima si rivolge ai soggetti che hanno presentato per tempo l’istanza prevista dall’articolo 6 del Dl 193/2016, e che hanno omesso o pagato in ritardo le rate di luglio e settembre. A tale riguardo si ricorda che la rottamazione decade anche solo con il ritardo di un giorno nel versamento delle rate. L’articolo 1 del Dl 148/2017 prevede pertanto una rimessione in termini, consentendo il pagamento delle prime tre rate della vecchia definizione entro la fine di novembre prossimo.

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I «ripescaggi». L’altra situazione si riferisce invece ai debitori che si sono visti rigettare la domanda perché non erano in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Al riguardo, si ricorda che, in tal caso, l’accesso alla sanatoria era condizionato al pagamento delle rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016. Secondo l’interpretazione di Equitalia, inoltre, per poter assolvere questa condizione occorreva saldare anche le rate non versate precedenti all’ultimo trimestre. Ne è conseguito che i soggetti che si erano limitati a pagare le quote dei tre mesi, pur avendo morosità pregresse, hanno ricevuto il rigetto della definizione agevolata. Con il decreto legge in esame è possibile rimediare, ripresentando una nuova istanza entro la fine dell’anno. Le rate 2016 dovranno essere versate, in un’unica soluzione, entro la fine di maggio 2018. Le somme della definizione invece vanno pagate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. Con la presentazione della domanda, il cui modello deve essere pubblicato sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione entro la fine di questo mese, si bloccano tutte le nuove azioni cautelari ed esecutive promosse dall’agente della riscossione.
I carichi 2017. La terza fattispecie interessata dalla modifica normativa riguarda infine gli affidamenti eseguiti all’agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Per verificare tale situazione, bisognerà richiedere il rilascio dell’estratto di ruolo. Fa fede peraltro non la data di presa in consegna da parte dell’agente della riscossione ma quella di trasmissione da parte dell’ente creditore. Questa volta, in presenza di piani di dilazione in essere alla data di presentazione della domanda, non è necessario il pagamento delle rate dell’ultimo trimestre 2017. Se dunque si ha già intenzione di accedere alla nuova sanatoria, si può interrompere da subito il versamento delle rate, magari anticipando quanto prima la trasmissione del modulo, il cui termine è fissato al 15 maggio 2018. Una volta inoltrata la domanda, infatti, non solo si inibiscono le azioni di recupero dell’agente della riscossione, ma si sospendono ope legis tutte le scadenze rateali successive alla data di presentazione della stessa.. L’agenzia delle Entrate – Riscossione comunica ai debitori entro la fine di marzo 2018 i carichi a ruolo non ancora ufficializzati. Entro il 30 giugno 2018, inoltre, viene inviata la liquidazione delle somme dovute, con l’indicazione degli importi delle rate scelte dal debitore. Sono ammesse al massimo 5 rate, in scadenza tra luglio 2018 e febbraio 2019. Resta ferma anche per la nuova rottamazione la facoltà del debitore di non pagare la prima rata di luglio 2018 e di riprendere così la dilazione precedente. Occorre ricordare che una volta presentata la domanda, se non si ha una dilazione pendente precedente, laddove si decada dalla rottamazione non è più possibile rateizzare il debito residuo. Lo stesso vale se si ha una dilazione pregressa e si omette o ritarda il pagamento di una delle rate successive a luglio.
In caso di affidamenti per i quali pende un contenzioso, con la presentazione della domanda si assume l’impegno a rinunciare allo stesso. Tale impegno produce però effetti solo se e quando la definizione si perfeziona con il pagamento tempestivo di tutte le rate. Secondo la circolare 2/E/2017 dell’agenzia delle Entrate, inoltre, la rottamazione è valida anche se il debitore dimentica di barrare la casella della rinuncia.

fonte “ilsole24ore”19/10/2017

 

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