Dichiarazione tardiva e integrativa Unico 2017

Decorso il termine – 31 ottobre 2017 – per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap relative all’esercizio 2016, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, cosa succede se la/le dichiarazione/i non sono state trasmesse nel termine previsto?

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La tardiva presentazione della dichiarazione può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al ravvedimento operoso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento però è consentito solo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione.

Di conseguenza, la dichiarazione tardiva, ovvero quella presentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, è considerata a tutti gli effetti valida, ferma restando l’applicazione della sanzione dovuta; decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti omessa, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta, e non è più possibile utilizzare il ravvedimento.

I contribuenti hanno, pertanto, tempo fino al prossimo 29 gennaio 2018, considerata la proroga al 31 ottobre 2017, per regolarizzare la dichiarazione dei redditi/Irap non presentata. 

Come?

1. Presentando la dichiarazione stessa, senza particolari annotazioni sul frontespizio;

2. versando la sanzione ridotta pari a € 25 euro (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, utilizzando il codice tributo “8911”.

Se il ritardo nella trasmissione della dichiarazione è attribuibile al contribuente, e l’intermediario ha quindi assunto l’impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ad esempio il 7 novembre), tale data dovrà essere indicata come “data dell’impegno” sul frontespizio della dichiarazione e l’intermediario dovrà avere cura nell’effettuare l’invio entro un mese dall’assunzione dell’impegno.

Nel contempo il contribuente provvederà al versamento della sanzione di € 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo.

In tal modo la/le dichiarazione/i presentate si considerano a tutti gli effetti valide.

Se invece l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione nei termini ma poi, per i più svariati motivi, non vi abbia provveduto, oltre alla regolarizzazione con pagamento della sanzioni da parte del contribuente, l’intermediario deve regolarizzare con autonomo ravvedimento anche la propria violazione di tardiva trasmissione telematica.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24, della sanzione ridotta pari a € 51 utilizzando il codice tributo “8924”. Trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è sempre possibile correggere o integrare la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l’apposita casella del frontespizio “Dichiarazione integrativa”.

Presupposto fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda i termini, l’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, così come modificato dal D.L. 193/2016, prevede che le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (e dei sostituti d’imposta) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di integrativa a favore del Fisco sia a favore del contribuente, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 600/1973, ovverosia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

Per quanto riguarda l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito d’imposta, il comma 8-bis del citato articolo 2 prevede che possa essere utilizzato in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie:

se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo; in ogni caso nell’ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In quest’ultimo caso, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, andrà indicato nel quadro DI il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

 

 

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