Art Bonus e agevolazioni fiscali per lo spettacolo

La nuova legge sullo spettacolo, approvata l’8.11.2017, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha riorganizzato e armonizzato il mondo dello spettacolo razionalizzandone le spese e promuovendo le sue diverse sfaccettature, quali teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali e rievocazioni storiche.

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Dal punto di vista fiscale l’art. 5 (Benefici e incentivi fiscali) del DDL denominato “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” amplia la platea dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che fruiscono dell’Art Bonus.

Si ricorda che l’Art Bonus è un credito d’imposta pari al 65% dell’erogazione liberale in denaro a sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici o per il sostegno di istituti e luoghi di cultura pubblici, di fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri nonché per il restauro o realizzazione di nuove strutture che svolgono attività spettacolistiche.

In altre parole, un soggetto che intenda effettuare un’erogazione liberale di 1.000 euro, per esempio, per il restauro di un teatro, fruirà di un credito di 650 euro da utilizzare esclusivamente in compensazione, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, ma con limitazioni:

– se il soggetto che effettua l’erogazione liberale è una persona fisica o un ente non commerciale il credito spetta nel limite del 15% del suo reddito imponibile; perciò, se, per esempio, ha un reddito imponibile pari a 20.000 euro, spetta nel limite di 3.000 euro, quindi nell’esempio di cui sopra i 650 euro spetterebbero integralmente;

– se il soggetto che effettua l’erogazione è titolare di reddito d’impresa, spetta nel limite del 5 per mille dei suoi ricavi annui; perciò, per esempio, se i ricavi fossero 100.000 euro, nel limite di 500 euro, quindi nell’esempio di cui sopra non spetterebbero tutti i 650 euro, ma soltanto 500 euro. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

La novità introdotta dalla legge sullo spettacolo sta, come detto in precedenza, nell’ampliamento della platea dei beneficiari delle erogazioni liberali, ossia anche alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai teatri nazionali, quelli di rilevante interesse culturale, ai festival, alle imprese e centri di produzione teatrale e di danza nonché ai circuiti di distribuzione.

In aggiunta, viene ripreso per il 2018 il credito d’imposta del 30% alle imprese che producono fonogrammi e videogrammi musicali e a quelle che organizzano e producono spettacoli dal vivo. Il credito del 30% spetta sui costi sostenuti da queste imprese per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali fino all’importo massimo di 200.000 euro. Il credito è riconosciuto per opere prime, seconde e anche terze (parola aggiunta della legge sullo spettacolo) di nuovi talenti, eccetto le demo autoprodotte, è utilizzabile solo in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Infine, per quanto riguarda l’IVA, il DDL di Bilancio 2018 ha introdotto l’aliquota al 10% per tutte le prestazioni relative ad attività spettacolistiche, perciò spettacoli teatrali, opere liriche, balletti, prosa, operette, commedie musicali, concerti vocali e strumentali, attività circensi, marionette, burattini, spettacoli viaggianti, ecc.; quindi, l’IVA al 10% riguarda tutte le prestazioni artistiche strumentali alla realizzazione dello spettacolo, anche quelle di chi ne cura l’organizzazione, e anche se svolte attraverso un intermediario.

 

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