Beni 4.0 consegna e interconnessione

Ai fini della determinazione del credito di imposta su beni strumentali 4.0, vale il principio secondo il quale l’imputazione degli investimenti effettuati al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir. Per cui, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Continua a leggere

IL SUPERBONUS 110% FINISCE LA CORSA IL 31.12.2023

Il 31.12.2023 il superbonus al 110% si ferma. E il mancato utilizzo dei crediti relativi ai bonus edilizi, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, deve essere comunicato dal cessionario all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Continua a leggere

Via al registro dei titolari effettivi

Entro l’11 dicembre tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi. L’adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni. È l’effetto della pubblicazione Continua a leggere

ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO DA SUPERBONUS

Cosa succede quando viene commesso un errore sostanziale nella comunicazione di cessione del credito relativo al superbonus edilizio? L’Agenzia delle Entrate si è occupata del problema nella risposta 28.09.2023, n. 440; l’istante ha effettuato una cessione del credito relativo al superbonus, ma in seguito a una rettifica delle asseverazioni tecniche il credito cedibile è risultato inferiore.

L’art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

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LAVORATORI FRONTALIERI: NUOVA FRANCHIGIA A 10.000 EURO

Con la circolare n. 25/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di lavoro frontaliero alla luce delle novità previste dalla L. 83/2023. Trattasi di quel particolare regime applicabile ai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la propria prestazione lavorativa, in zone di frontiera (quali ad esempio quelle in Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano), o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco).

Un primo aspetto affrontato dal documento di prassi concerne le regole di territorialità previste per i lavoratori frontalieri dalle convenzioni e dagli accordi stipulati dall’Italia con gli Stati di confine. In particolare, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria stabilisce che il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero dai frontalieri è soggetto a tassazione esclusiva nello Stato in cui sono residenti. Nella stessa direzione la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
Nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, invece, viene stabilito che il reddito di lavoro dipendente prestato nella Repubblica di San Marino da lavoratori frontalieri residenti in Italia è sottoposto a tassazione concorrente sia da parte dell’Italia che di San Marino.
Per quanto riguarda, poi, i rapporti tra Italia e Svizzera occorre tener presente che il 23.12.2020 i 2 Stati hanno concluso un “nuovo” accordo (in sostituzione dell’Accordo del 1974), che sarà applicabile dal 1.01.2024. La disciplina dell’accordo 2020, in particolare, innova sia la definizione di lavoratore frontaliere sia le regole di tassazione tra gli Stati.
La novità principale di tale accordo riguarda il nuovo regime impositivo. L’art. 3, par. 1 dell’Accordo, infatti, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia. L’art. 2, par. 3 del nuovo Accordo prevede, altresì, un principio generale secondo cui il carico fiscale complessivo non può, comunque, essere inferiore rispetto all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell’Accordo del 1974.
In merito ai criteri per l’eliminazione dalla doppia imposizione, si precisa che la Svizzera adotta il cd. “metodo dell’esenzione”, con riserva della progressività. In particolare, un lavoratore residente in Svizzera che rientra nella categoria di frontaliere vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20%. Per quanto riguarda l’Italia, invece, l’eliminazione della doppia imposizione avviene ricorrendo al credito per le imposte estere.
Da segnalare che, dal periodo d’imposta 2024, ai fini della presunzione della residenza, la Svizzera deve essere considerata esclusa dall’elenco di cui all’art. 1 D.M. 4.05.1999. Restano, tuttavia, fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.
La circolare, da ultimo, fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella L. 83/2023. In particolare, trovano applicazione nei confronti di tutti frontalieri, dal 1.01.2024 le seguenti novità:

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Versamenti, confermata la mini-proroga per i soggetti Isa

Nel comunicato stampa n. 98, di ieri, 14 giugno 2023, il Mef avverte che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30 giugno 2023: al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione; si potrà anche pagare dal 21 luglio al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Continua a leggere

Decreto Aiuti quater: le novità fiscali in sintesi

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

  • Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

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SENZA IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

La legge di Bilancio votata al Senato porta con sé la tanto attesa esclusione dall’Irap per le persone fisiche (sia nell’esercizio dell’impresa sia in quello della professione o dell’arte).

Secondo le stime della relazione tecnica, l’esclusione dovrebbe Continua a leggere

Contributo perequativo: modello Redditi 2021 entro il 30 Settembre

L’articolo 1, commi da 16 a 27, del Decreto Sostegni-bis ha istituito un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a saldo dei precedenti contributi già riconosciuti ai contribuenti, con i quali si cumula.

I requisiti necessari per poterlo richiedere, con apposita istanza, sono: Continua a leggere

Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dal 1° ottobre 2021

L’articolo 12 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, debbano essere eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto del Mef.Con il decreto 21.06.2021, Continua a leggere