Nuove scadenze per l’invio della dichiarazione redditi

L’art. 11 D.Lgs. 08.01.2024, n. 1 unitamente all’art. 38 D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 hanno modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi, Irap nonché dei sostituti d’imposta. In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2023, da presentare nel 2024, e successivi.

Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore dal 2.05.2024, l’art. 11, c. 2 ha precisato che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.05.2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.

L’art. 38, c. 1, per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, posticipa i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal “decreto Adempimenti”:

  • al 15.10.2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • al 15° giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Invece, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, l’art. 38, c. 2 fissa i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap:

  • tra il 15.04 e il 30.06.2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lett. a);
  • tra il 15.04 e il 30.09.2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lett. a);
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lett. b).

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, l’art. 11, c. 3, lett. a), fissa i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap, richiamati all’art. 2, cc. 1 e 2 D.P.R. 322/1998:

  • tra il 1.04 e il 30.06 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
  • tra il 1.04 e il 30.09 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per quanto concerne infine i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770), per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 38, c. 2, lett. c), e 11, c. 3, lett. b), sono ridefiniti come segue:

  • per l’anno d’imposta 2024, dal 15.04 al 31.10.2025;
  • a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1.04 al 31.10 dell’anno successivo a quello di riferimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.