BONUS VERDE 2024

Chi con la primavera si appresta alla sistemazione del giardino, anche per il 2024 (ad oggi ultimo anno di spettanza) può fruire del cosiddetto Bonus Verde (prorogato da ultimo dalla legge di Bilancio 2022, art. 1, c. 38 L. 234/2021).

L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 5.000 euro, pertanto una detrazione massima di 1.800 euro da suddividere in 10 quote annuali da 180 euro per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta solo alle persone fisiche (non spetta ai soggetti passivi Ires) per le aree verdi di unità immobiliari ad uso abitativo; è ridotta del 50% se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale.

Pertanto, nel caso di immobili ad uso promiscuo, la detrazione spetta nella misura del 18% della spesa sostenuta, sempre nel limite massimo di spesa di 5.000 euro. Ne consegue che detrazione massima è di 900 euro (18% di 5.000 euro).

Gli interventi devono essere relativi all’intero giardino o area e devono consistere in una sistemazione ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente (circ. n. 13/E/2019), non sono quindi comprese le manutenzioni ordinarie periodiche dei giardini (come, per esempio, la potatura delle siepi) non connesse a interventi innovativi o modificativi, nonché i lavori in economia e l’acquisto delle sole piante, erba, concimi, ecc.

Tra le spese detraibili sono da comprendere anche quelle del professionista per la progettazione. È possibile avvalersi anche di più professionisti o fornitori se l’intervento è unitario. L’edificio deve essere esistente, quindi non sono agevolabili gli interventi effettuati in fase di costruzione di un nuovo immobile.

Possono beneficiare del bonus verde anche ai condòmini sia per le singole unità immobiliari che per le parti comuni. Il bonus è relativo ad un’unità immobiliare, pertanto se lo stesso soggetto detiene più unità immobiliari il bonus si moltiplica per il numero di unità.
La detrazione spetta al proprietario/detentore dell’immobile sul quale si effettuano gli interventi e che sostiene effettivamente la spesa, ossia:

  • i proprietari/nudi proprietari;
  • gli usufruttuari, o titolari del diritto d’abitazione/uso;
  • gli inquilini o comodatari;
  • i familiari conviventi dei proprietari/detentori.

Il pagamento deve essere tracciabile con: bonifico, assegni, carte di credito, debito, bancomat e non è necessario utilizzare l’apposito bonifico per il recupero edilizio/riqualificazione energetica; pertanto, sui pagamenti non è prevista la ritenuta dell’11%. Nella fattura deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario nonché la descrizione dell’intervento.

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