ASSENZA DI COMUNICAZIONE ENEA, NON SI PERDONO LE DETRAZIONI FISCALI

Non vi è una disciplina sanzionatoria specifica che determina la decadenza delle agevolazioni relative alle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, in particolare di efficientamento energetico, per carente o tardiva comunicazione all’Enea. Così hanno sentenziato i giudici aditi della Corte di giustizia di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza 12.02.2024, n. 46, avente ad oggetto il recupero della detrazione che il contribuente aveva maturato per l’esecuzione di taluni interventi edilizi di efficientamento energetico.

Il caso è quello di un contribuente che aveva presentato un ricorso contro una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per Irpef, oltre a sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2017, per il recupero della detrazione d’imposta determinata sulla spesa relativa a interventi di efficientamento energico, per effetto della tardività della comunicazione all’Enea dei dati, di cui all’art. 4, c. 1-bis D.M. 19.02.2007.

Si evidenzia ulteriormente che anche in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al bonus mobili, a decorrere dal 1.01.2018, deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA la citata comunicazione, ai sensi dell’art. 16, c. 2-bis D.L. 63/2013. La comunicazione in commento e oggetto del contenzioso riguarda, quindi, tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 D.L. 63/2013 e non soltanto quelli per i quali si ottiene un risparmio energetico, come prevedeva la precedente formulazione della norma contenuta nel c. 2-bis, ante modifiche introdotte dal D.L. 36/2022.

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Si evidenzia, ulteriormente, che, con il comunicato dell’ENEA del 10.01.2024, è stato reso noto che, a partire dal 26.01.2024, risulta operativo il portale aggiornato che consente la trasmissione telematica della documentazione relativa agli interventi di efficienza energetica, con data di fine lavori fissata a partire dal 1.01.2024.

Posto quanto precisato in precedenza, nella fattispecie oggetto della sentenza in commento, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato l’illegittimità dell’utilizzo della detrazione, più volte prorogata, per l’acclarata tardività nella presentazione del modello da inviare all’ENEA, richiamando giurisprudenza di legittimità (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 34151/2022) e rilevando che l’omessa preventiva comunicazione è da ritenersi causa di decadenza dell’agevolazione, poiché l’adempimento richiesto è finalizzato ad impedire eventuali frodi, giacché consente di verificare l’esecuzione dei lavori indicati.

giudici di merito, prendendo spunto e atto dei contenuti del ricorso e dei contenuti della costituzione in giudizio delle Entrate, nella sentenza richiamano, letteralmente, la legislazione primaria e secondaria (art. 1, cc. 348 e 349 L. 296/2006), con i quali si stabilisce che la detrazione sul risparmio energetico è concessa, nelle modalità indicate dall’art. 1 L.449/1997, a condizione che vi sia rispondenza nell’intervento previsto e asseverato dal tecnico abilitato e che il contribuente sia in possesso della certificazione energetica dell’edificio, di cui all’art. 6 D.Lgs. 192/2005, o di un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato nel quale siano indicati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i valori massimi ammissibili, come indicati dalla legislazione vigente.

Nel c. 1-bis del richiamato art. 4 D.M. 19.02.2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, si richiede, ai fini della fruibilità della detrazione, che i contribuenti devono ottenere l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica indicati, trasmettendo all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori, la comunicazione prevista, ottenendo la relativa ricevuta di trasmissione.

Per i giudici di merito, quindi, come evidenziato dalle disposizioni richiamate e analizzate con semplice e piana lettura delle norme, la legislazione primaria non dispone alcun obbligo in capo ai contribuenti e la legislazione secondaria, che prevede sicuramente l’obbligo di trasmissione della comunicazione all’ENEA, non introduce alcuna disciplina sanzionatoria e, di conseguenza, nessuna sanzione specifica per la tardività e/o l’omissione del modello, con la conseguente inapplicabilità di qualsiasi sanzione non disciplinata.

Quindi, concludendo, i giudici di primo grado hanno ritenuto che, non essendovi alcuna disposizione normativa che preveda la decadenza dell’agevolazione, in presenza di carente o tardiva trasmissione della comunicazione nel termine dei 90 giorni, il ricorso del contribuente deve essere accolto, a prescindere dall’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, come richiamato dall’Agenzia delle Entrate, confermando la spettanza dell’agevolazione anche in assenza di trasmissione della comunicazione all’ENEA.

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