Quando l’amministratore della società effettua delle trasferte fuori dal territorio del Comune dove si trova la sede di lavoro, gli può essere riconosciuto un rimborso con 3 possibili modalità alternative:
- rimborso forfettario;
- rimborso misto;
- rimborso analitico (detto anche “a piè di lista”).
Il rimborso forfettario implica che sono escluse dal reddito dell’amministratore le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a:
- 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia;
- 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero.
La parte eccedente tali importi concorre a formare il reddito.
Il rimborso misto, ossia quando viene corrisposto il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio e un’indennità di trasferta, può prevedere:
- un’esclusione dal reddito dell’amministratore fino a 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia, 51,65 per l’estero in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio;
- un’esclusione dal reddito dell’amministratore fino a 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia, 25,82 per l’estero in caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio.
Infine, il rimborso analitico prevede che i rimborsi di vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dell’amministratore, mentre i rimborsi per altre spese non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di:
- 15,49 euro per le trasferte in Italia;
- 25,82 euro per le trasferte all’estero.
In capo all’impresa, i rimborsi forfettario e misto sono interamente deducibili, mentre i rimborsi analitici lo sono nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per quelle effettuate all’estero. Questi limiti non comprendono le spese per i biglietti aerei o per i taxi, poiché trattasi di spese di viaggio e non di vitto e alloggio.