RECLAMO E MEDIAZIONE VERSO L’ADDIO

Le disposizioni sul reclamo e la mediazione, contenute nell’art. 17-bis D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, verranno abrogate al momento dell’entrata in vigore del decreto attuativo della riforma fiscale in materia di contenzioso tributaria. Sta dunque per terminare l’era dell’istituto del reclamo-mediazione quale strumento deflattivo del contenzioso tributario.

L’istituto del reclamo si è caratterizzato, fin dall’inizio, come uno strumento totalmente sbilanciato a favore dell’Amministrazione Finanziaria per il semplice fatto che lo stesso tentativo di mediazione viene esperito, nella sostanza dei fatti, da una delle parti in causa, l’ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto oggetto di contestazione.
Questa assenza di una vera neutralità del reclamo è stata più volte messa in evidenza dalla dottrina tributaria per evidenziare la stortura e la sostanziale illegittimità di questo istituto. Tali critiche non hanno però avuto effetto tanto che, per il legislatore tributario, il reclamo e la mediazione tributaria sono stati comunque considerati istituti in grado di deflazionare il contenzioso tributario e nel 2017 si è addirittura elevato il loro raggio di azione aumentando il valore delle controversie obbligatoriamente assoggettate alla disciplina del citato art. 17-bis, da 25.000 a 50.000 euro.

Lo schema di decreto attuativo in commento, almeno nella sua versione attuale, prevede che al posto del reclamo venga rafforzata la conciliazione della causa su iniziativa del giudice tributario.
In particolare, si prevede che la proposta di conciliazione possa essere formulata d’ufficio dalla Corte di giustizia tributaria, tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio. Interpretando le disposizioni in commento si può dunque ipotizzare che, nella formulazione della proposta di conciliazione, il giudice tributario potrà fare affidamento anche sugli strumenti evolutivi di giustizia predittiva e di accesso alle banche dati digitalizzate della giustizia tributaria contenute nel c.d. progetto “PRODIGIT” attualmente in fase avanzata di sviluppo da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, MEF e Dipartimento delle Finanze.
Lo schema di decreto in commento, sempre nell’ottica di rafforzare la conciliazione, estende questa possibilità anche al giudizio di fronte alla Corte di Cassazione. In tale caso però saranno le norme sulla conciliazione fuori udienza dell’art. 48 D.Lgs. 546/1992 che si applicheranno, in quanto compatibili, alle controversie pendenti davanti alla Suprema Corte.

Le nuove diposizioni, al preciso scopo di facilitare, in tutti i modi possibili l’accordo conciliativo fra le parti prevede inoltre che, nel caso in cui la proposta venga formulata in udienza e le parti non siano comparse, la Corte di giustizia tributaria dovrà fissare una nuova udienza per far sì che la proposta venga esaminata.
Alle parti è sempre concessa la possibilità di chiedere il rinvio dell’udienza per facilitare l’esame della proposta e il successivo perfezionamento dell’accordo conciliativo.

Il vantaggio della nuova conciliazione su proposta del giudice tributario sarà rappresentato, oltre che dalla chiusura in tempi rapidi della vertenza, anche da un’importante riduzione delle sanzioni presenti nell’atto.

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