REGIME FORFETARIO NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

È possibile che un soggetto in regime forfetario (art. 1, c. 58, L. 190/2014) si trovi a intrattenere rapporti con soggetti residenti in uno Stato estero europeo o extra-UE. In tal caso occorre porre particolare attenzione alla modalità di fatturazione che è appunto peculiare in tali rapporti.

Cessione di beni a soggetti Partita Iva UE – È equiparata a una cessione interna; pertanto, la fattura viene emessa senza Iva, non si dovranno compilare i modelli Intrastat e non è necessaria l’iscrizione al VIES. Occorre indicare, oltre alla dicitura tipica di chi opera nel regime forfetario, anche la seguente frase: “pertanto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 331/1993”.

Acquisti di beni da soggetti Partita Iva UE – Se l’acquirente forfetario non supera 10.000 euro di acquisti (nell’anno X-1 e nell’anno X), l’acquisto non è considerato comunitario. Il forfetario viene trattato come un consumatore finale privato: viene esposta l’Iva del cedente estero in fattura, non si devono compilare gli Intrastat, né essere iscritti al VIES. Al contrario, se supera tale soglia, occorre integrare la fattura con l’Iva e versarla entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, senza possibilità di detrarsela. Il che implica la necessità di compilare gli Intrastat (ma solo se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti è stato superato il limite di 350.000 euro di acquisti intracomunitari di beni) e di essere iscritti al VIES.

Prestazione di servizi rese a soggetti Partita Iva UE – Il trattamento è uguale al regime ordinario (art. 7-ter D.P.R. 633/1972): viene emessa la fattura “fuori campo Iva”, indicando la dicitura “fattura emessa in inversione contabile”; è necessaria l’iscrizione al VIES e la compilazione degli Intrastat. Se la fattura è emessa a un soggetto non Partita Iva UE (B2C) la prestazione è equiparata a una operazione interna e, quindi, viene emessa senza Iva. In ogni caso deve essere apposta la marca da bollo da 2 euro.

Prestazione di servizi rese a soggetti Partita Iva Extra-UE – Il trattamento è uguale al regime ordinario (art. 7-ter D.P.R. 633/1972): viene emessa la fattura “fuori campo Iva”, indicando la dicitura “Operazione non soggetta”; non è necessaria l’iscrizione al VIES e la compilazione degli Intrastat non essendo operazioni intracomunitarie. Deve essere apposta la marca da bollo da 2 euro.

Prestazioni ricevute da soggetti Partita Iva UE – Sono soggetti allo stesso trattamento degli acquisti di beni superiori a 10.000 euro. Gli Intrastat sono da compilare solo al superamento di 100.000 di acquisti in almeno uno dei 4 trimestri precedenti.

Importazioni – Il trattamento è lo stesso del regime ordinario, ossia con dichiarazione doganale e pagamento dell’Iva in dogana. Non è possibile portare in detrazione l’Iva doganale.

Esportazioni – Sono ammesse, ma non è possibile acquistare con lettera d’intento. Non si deve addebitare l’Iva in fattura.

 

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