FERMO SU BENI MOBILI SOLO CON PREAVVISO

Le principali novità contenute nell’art. 52 del decreto legge del fare stabiliscono  il fermo su beni mobili registrati avvenga solo con preavviso e mai sui beni strumentali all’attività professionale o d’impresa del debitore.

Per quanto attiene al fermo dei beni registrati si dispone una vera e propria riscrittura del secondo comma dell’arti. 86 del dpr 602/73, secondo la quale la procedura di iscrizione del  fermo amministrativodi beni mobili registrati potrà essere avviata dall’agente della riscossione solo con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, verrà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari salvo che il debitore o i coobbligati, nel perdetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o delle professione.

Vengono introdotte quindi maggiorni tutele per i debitori che potranno comunque scongiurare il blocco di veicoli necessari al funzionamento della loro azienda o dell’attività professionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.