Accertamento nullo se il Direttore non delega

La sentenza n. 525/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia afferma che, senza la delega del direttore dell’ufficio l’avviso di accertamento è nullo e non può essere sanato. Spetta, infatti, all’Agenzia delle Entrate esibire in giudizio la documentazione che attesta il corretto esercizio del potere di delegazione. A prescindere dalla validità dei rilievi fiscali, pertanto, la pretesa tributaria deve essere annullata.

Tale sentenza riguarda una società che era stata raggiunta da una contestazione fiscale per l’anno 2007 relativa a Ires,Irap e Iva. La tesi dell’ufficio era quella dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ( sponsorizzazioni in maniera fittizia). Il Contribuente impugnava la rettifica, osservando che l’accertamento era stato sottoscritto non dal direttore dell’ufficio, bensì da un funzionario, senza che risultasse allegata la relativa delega. In violazione, quindi, dell’articolo 42 del decreto del presidente della Repubblica n. 633/1973.  Tale tesi viene condivisa con i Giudici emiliani; in caso di contestazione, spiega la Commissione Tributaria Provinciale, ” incombe sull’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria”.  Nel caso in esame, invece, la delega non è stata prodotta in contenzioso.

 

Fonte “Italia Oggi” del 13/03/2015

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