Novita’ IRAP a decorrere dal periodo d’imposta 2015

La legge di stabilità 2015 ha introdotto significative novità in materia di Irap a decorrere dal periodo d’imposta 2015 . Le principali possono essere elencate come segue :

  1. la più rilevante è quella che introduce la piena deducibilità ai fini Irap delle spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti che determinato  la base imponibile ex artt. da 5 a 9 del decreto Irap;
  2. per coloro, che non impiegano lavoratori dipendente viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda dovuta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della relativa dichiarazione;
  3. l’abrogazione dell’art. 2, commi a e 4, del D.L. n. 66/2014 dove veniva prevista la riduzione delle aliquote Irap a decorrere dal periodo d’imposta 2014.
  4. la modifica dell’art. 2,commi 1 , del n. 20/2011, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo aa, comma 4- octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’Irap deducibile dalle imposte sui redditi.

In questo contesto l’Agenzia delle Entrate ha prodotto la circolare n. 22/E/2015 con la quale ha cercato di rispondere ad alcuni quesiti interpretativi in merito alle novità poc’anzi formulate e facendo alcune precisazioni alquanto interessanti.

Innanzitutto al punto 1)  è stato precisato che le quote TFR maturate a partire dal 2015 rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili, trattandosi di debiti certi a carico del datore di lavoro; in merito al punto 2) è stato confermato che l’importo dell’Irap ammessa in deduzione in presenza di oneri finanziari indeducibili va quantificato, dal 2015, al lordo del credito di imposta del 10% introdotto dalla Legge di Stabilità; al punto 4) l’amministrazione finanziaria è dell’avviso che i fondi relativi ad oneri per il personale dipendente stanziati in bilancio in esercizi antecedenti l’entrata in vigore della norma, che sulla base della disciplina irap previgente non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di accertamento, assumo rilievo, a partire  dal periodo d’imposta 2015, nel caso in cui si realizzi l’evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio.

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