La contribuzione per l’anno 2018 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

Con la circolare 27/2018, l’INPS ha fornito i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2018 dei soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2018, è pari al 24,00 %.

Inoltre viene confermato che:

◾per i soli iscritti alla gestione commercianti l’ aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018; è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);

◾viene confermata anche per l’anno 2018 la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;

◾vengono confermate anche le agevolazioni previste per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni (riduzione di tre punti percentuali).

Quindi, tenendo presente che per l’anno 2018:

◾il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.710; la circolare precisa che per l’anno 2018 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è diverso rispetto all’anno precedente, a causa della variazione dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 comunicata dall’ISTAT;

◾il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 77.717; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa;

◾per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari per i 2018 ad € 101.427 e non è frazionabile in ragione mensile;

◾i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.710 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2018 ad € 46.630; per i redditi superiori a € 46.630 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’articolo 3-ter D.L. 384/1992, convertito nella L. 438/1992..

 

In merito ai termini e alle modalità di versamento i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

◾I° rata fissa: 16 maggio 2018;

◾II° rata fissa: 21 agosto 2018;

◾III° rata fissa: 16 novembre 2018;

◾IV° rata fissa: 18 febbraio 2019.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017 e di primo e secondo acconto 2018 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Infine la circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.