Fondo perduto alternativo al via: tutte le trappole delle domande online

Percorso ad ostacoli per compilare la domanda di contributo a fondo perduto alternativo, il cui invio è possibile dal 5 luglio. Il modello, oltre alla parte compilativa riguardante i requisiti tecnici per l’ottenimento dell’agevolazione, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’obbligo di compilare l’allegato elenco (quadro A) di tutti gli aiuti ricevuti sulla base dei precedenti decreti anti-Covid

Le scadenze e i termini

L’invio telematico delle istanze sarà effettivamente possibile a partire dal 5 luglio ma solo per i contribuenti che si avvalgono dell’utilizzo dell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» del sito internet delle Entrate a partire

La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, quindi tipicamente per chi si avvale dei servizi di un intermediario abilitato, invece sarà possibile solo da mercoledì 7 luglio.

L’invio sarà consentito solo fino al 2 settembre 2021. In caso di errore sarà possibile presentare un’istanza sostitutiva della precedente sempre non oltre il termine ultimo del 2 settembre.

Il tutto secondo quanto disposto dal provvedimento 175776/2021 delle Entrate di venerdì 2 luglio che ha previsto modalità e termini con i quali presentare la richiesta del contributo a fondo perduto “alternativo” a quello del primo decreto Sostegni (Dl 41/2021).

A chi spetta il contributo

Il contributo in questione spetta così a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita Iva, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019.

Costoro devono aver subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’entità del beneficio varia in funzione del fatto che il soggetto interessato abbia o meno percepito il contributo previsto dal primo decreto Sostegni. In caso affermativo il contribuente nei giorni scorsi dovrebbe aver già ricevuto il contributo automatico pari allo stesso importo del precedente (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021).

Come si calcola il contributo

A questo punto egli potrebbe aver diritto ad un ulteriore integrazione del contributo “replicato”, se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

In tal caso, come anticipato, sarà necessario presentare la domanda, a partire a dal 5 luglio, al fine di ottenere l’integrazione spettante.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo, è necessario prendere la differenza tra le due medie mensili indicate e moltiplicarla per le seguenti percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100mila euro; 50% da 100mila a 400mila euro; 40% da 400mila a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;

Il nuovo contributo alternativo spetta però anche ai contribuenti che non avevano in alcun modo beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni (Dl 41/2021). In questo caso, il contributo spetta per l’intero.

I requisiti richiesti sono i medesimi sopra previsti con la differenza che per il calcolo, è necessario prendere la differenza tra le due medie mensili indicate e moltiplicarla, per le seguenti percentuali, variabili sempre a seconda dei ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100mila euro; 70% da 100mila a 400mila euro; 50% da 400mila a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

Il discrimine è il calo del fatturato del 30%

In ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150mila euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta. Anche in quest’ultimo caso per ottenere il contributo è necessario presentare istanza alle Entrate.

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