Ultime modifiche al superbonus

Villette

Il pezzo forte tra le modifiche delle ultime giornate è l’attesa proroga della scadenza fissata a fine mese per portare in detrazione al 110% le spese relative alle unità unifamiliari e a quelle indipendenti. Resta fermo il requisito di avere effettuato almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022, ma ci sarà più tempo per effettuare i bonifici relativi agli interventi. Ci saranno sei mesi in più, fino al 30 settembre del 2023, dal vecchio termine del 31 marzo.

La conversione in Btp

Per banche, intermediari finanziari e assicurazioni che hanno esaurito la propria capienza fiscale arriva la possibilità di utilizzare i crediti al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da 10 anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente. Lo prevede un emendamento del relatore al decreto superbonus approvato dalla commissione Finanze della Camera. La misura vale per gli interventi effettuati fino al 2022. Il primo utilizzo, si precisa, può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate dal primo gennaio 2028.

La proroga al 30 novembre

Salve le cessioni 2022, anche se con il pagamento di una sanzione di 250 euro a partire dal 1° aprile. Tra gli emendamenti al Dl 11 entra anche la possibilità di effettuare la comunicazione nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023.

Una possibilità che sarà consentita se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

 

Le attestazioni

Più semplici le cessioni di crediti tra soggetti qualificati, come banche, assicurazioni e società quotate. Nel pacchetto di emendamenti votati lunedì entra anche una correzione che allarga lo scudo anti responsabilità solidale, a favore di un numero più ampio di soggetti. Attualmente, ci sono due strade per arrivare all’esclusione per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario.

La prima è che chi compra sia in possesso di una lunga lista di documenti, elencati dal decreto cessioni; la seconda, più rapida e valida finora solo per i correntisti professionali che possono comprare dalle banche, è che l’istituto gli rilasci un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito.

L’emendamento prevede che questa seconda strada diventi applicabile non più solo ai correntisti ma a tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca, da una società di un gruppo bancario o da una società quotata.

Le deroghe

Lo stop alle cessioni non si applica ai lavori agevolati con il bonus barriere architettoniche. Ma non solo. Nel pacchetto di modifiche approvate dalla commissione Finanze della Camera arrivano anche altre salvaguardie: in molti casi lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura non avrà effetto. Vengono esclusi gli immobili danneggiati dai terremoti successivi al 1° aprile del 2009, ma arriva anche la deroga per le zone colpite dall’alluvione nelle Marche.

Lo stop alle cessioni, poi, non produrrà effetti, come veniva chiesto da diversi giorni, su Iacp, Onlus e cooperative di abitazione. Ancora, lo stop non toccherà un altro ambito: quello della riqualificazione urbana. Nei Comuni collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 non ricadono nel blocco i lavori effettuati a valle di piani di riqualificazione che siano stati approvati dalle amministrazioni locali prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè il 17 febbraio scorso.

 

L’edilizia libera

La soluzione elaborata dalla Camera sul fronte dell’edilizia libera prevede che, nel caso in cui non ci sia stato ancora l’avvio dei lavori entro il 16 febbraio, si proceda per una strada diversa. In primo luogo si guarderà al pagamento dell’acconto: se questo è arrivato entro il 16 febbraio, restano cessione e sconto.

In assenza di un acconto, l’esistenza di un accordo vincolante tra le parti «deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà». Una dichiarazione sostitutiva che si porterà dietro la responsabilità penale.

 

I preliminari non registrati

Altra soluzione arriva al caso dei bonus acquisti (come il sismabonus) per i quali, alla data del 16 febbraio, non ci fosse ancora il preliminare di acquisto registrato, richiesto finora dalla legge. Il requisito del preliminare sparisce. Al suo posto, si guarderà alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi». Nel caso in cui sia arrivata entro il 16 febbraio, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.’ ’opzione. Questa possibilità, in base a un emendamento approvato in tarda serata, si applicherà anche alle detrazioni dei privati.

 

Le varianti

Il Parlamento risolve i casi dubbi legati alle varianti con una correzione, inserita in un emendamento. E spiega che «la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire» non ha rilevanza «ai fini del rispetto dei termini previsti».

Significa che, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per variare il cantiere.

 

Compensazioni con debiti previdenziali

La compensazione potrà avvenire «anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi». Passa da questa formula, molto tecnica, la soluzione al caso creato da alcune sentenze di giudici del lavoro che, nelle scorse settimane, avevano bloccato la possibilità di compensare i crediti di natura tributaria con i debiti contributivi e assistenziali.

L’obiettivo da raggiungere è sposare la linea “ampia”, indicata in diverse occasioni dall’agenzia delle Entrate con i suoi documenti di prassi.

Le norme interpretative

Approvato anche un emendamento di interpretazione autentica, proposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Il testo torna sulla norma che impone l’obbligo di Soa per i cantieri sopra i 516mila euro che accedono ai bonus edilizi. Viene, anzitutto, chiarito il calendario, in linea con quanto aveva già spiegato l’agenzia delle Entrate.Per i contratti stipulati nel 2022, dopo l’entrata in vigore della norma, e in corso nel 2023, il requisito dovrà essere provato solo a partire dal 2023. Inoltre, la soglia dei 516mila euro andrà calcolata «facendo riferimento a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto». Viene anche chiarito che il meccanismo dei Sal è solo opzionale per i bonus diversi dal 110 per cento.

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