Versamenti, confermata la mini-proroga per i soggetti Isa

Nel comunicato stampa n. 98, di ieri, 14 giugno 2023, il Mef avverte che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30 giugno 2023: al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione; si potrà anche pagare dal 21 luglio al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

La mini-proroga riguarda i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro), o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Per soggetti Isa, si intendono i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2023, dei termini per il pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, e del primo acconto per il 2023, cambia il calendario delle rate. La mini-proroga dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, dei termini per pagare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, e il primo acconto per il 2023, può anche riguardare il saldo annuale Iva per il 2022, che può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2023, per il 2022, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023. I contribuenti Iva possono, ad esempio: avere versato il saldo Iva 2022 entro il 16 marzo 2023 in unica soluzione; rateare l’Iva a saldo 2022 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2023.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.