PRESTAZIONI OCCASIONALI: ULTERIORI NOVITÀ

Dopo le importanti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in materia di prestazioni occasionali, che aveva sia ampliato la platea di utilizzatori (fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) sia elevato l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori (10.000 euro), il c.d. “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023, convertito dalla L. 85/2023) ha aumentato i suddetti limiti e ampliato la summenzionata platea, con riferimento a utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Più precisamente la norma si riferisce ad aziende che svolgono come attività primaria o prevalente una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco2007:

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi (aggiornamento del precedente 93.21.00);
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Per i suddetti settori, il Decreto ha previsto:

  • la possibilità di accedere al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • la possibilità di erogare compensi, nei confronti della totalità dei prestatori, fino a 15.000 euro.

Con riferimento a tale ultimo limite, è bene comunque ricordare che, ai fini del rispetto dello stesso, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 14.09.2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Alla luce delle summenzionate novità, l’Istituto – come riportato nella Circolare 75/2023 – ha implementato, con decorrenza 09.08.2023, il servizio “Contratto di prestazione occasionale” con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di riferimento.

Si noti, comunque:

  • nel caso in cui l’utilizzatore che opera in tali settori sia già registrato nel servizio, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso e qualora lo stesso soggetto abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile;
  • nel caso, invece, risulti che la classificazione nella sezione delle “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” non sia più conforme al codice Ateco2007, l’utilizzatore non avrà più accesso alla predetta sezione, ma dovrà riclassificarsi in altra sezione in relazione all’attività economica svolta: in tale ipotesi, qualora nel corso dell’anno civile sia stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro erogabili, quale compenso complessivo nei confronti della totalità dei prestatori, non sarà possibile l’inserimento di ulteriori prestazioni di lavoro occasionale per il medesimo anno civile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.