E-COMMERCE DI PRIVATI, IL TRATTAMENTO FISCALE

Per e-commerce si intende l’attività che consiste nell’acquisto e nella vendita di prodotti e servizi tramite internet, sia da parte di aziende tradizionali sia da parte di privati, attraverso l’ausilio di piattaforme specializzate.

Lo sviluppo del nuovo modello commerciale basato sulla vendita di prodotti online ha indotto il Legislatore, attraverso l’art. 13 del “Decreto Crescita 2019” di cui alla L. 28.06.2019, n. 58, a introdurre un obbligo di comunicazione per i gestori di marketplace (soggetti passivi, residenti e non residenti) che gestiscono l’interfaccia elettronica attraverso cui sono facilitate le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti, oltre che le vendite a distanza di beni importati.

In considerazione degli obblighi di monitoraggio imposto ai marketplace dall’art. 13 L. 58/2019, i soggetti privati che cedono beni nuovi o usati servendosi di canali social o piattaforme dedicate all’e-commerce, dovranno porre particolare attenzione e valutare se le proprie vendite si possono considerare del tutto episodiche, meramente occasionali oppure abituali.

  • Cessioni episodiche – La vendita di qualsiasi oggetto, nuovo o usato, sia tramite la rete che mediante altre forme commerciali, se avviene “una tantum” non dovrebbe rappresentare attività commerciale essendo sfornita da intento speculativo e quindi il provento non sarà soggetto a tassazione. Ciò, a nostro parere, indipendentemente da quanto ricavato dalla cessione.
  • Cessioni occasionali – Le transazioni commerciali non episodiche, ma poste in essere con una certa regolarità, rappresentano invece atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, anche speculativo. La ripetitività nel tempo delle compravendite occasionali, comprese quelle realizzate attraverso la rete, indipendentemente dall’impiego di forza lavoro o dall’utilizzo di un apparato strumentale fisicamente percepibile, rappresenta per il Legislatore fiscale elemento determinante al fine di attrarre a tassazione i compensi conseguiti nella categoria dei redditi diversi, ex art. 67, c. 1, lett. i) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, da dichiarare nel Quadro RL del Modello Redditi PF.In altri termini, nonostante l’assenza del requisito dell’abitualità delle transazioni, è la connessione di una pluralità di atti preordinati al conseguimento del reddito che costituisce il presupposto generatore della fattispecie reddituale.
  • Cessioni abituali – La linea di demarcazione tra attività occasionale, che configura reddito diverso, e attività d’impresa si presenta ancora più sottile.

In generale, nei casi in cui sussistano elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità nello svolgimento delle transazioni (realizzate dal privato anche attraverso l’ausilio delle piattaforme telematiche) i relativi proventi conseguiti configurano una vera a propria attività commerciale abituale tassabile ai fini Irpef quale reddito d’impresa ex art. 55 (Quadro RG o RF del Mod. Redditi) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e ai fini Iva ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 633/1972.

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