UNIFAMILIARI CHE FRUISCONO DEL SUPERBONUS: ULTIMA CHIAMATA

Con il decreto Omnibus (D.L. 10.08.2023, n. 104), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10.08.2023, n. 186 ed entrato in vigore il giorno successivo (11.08.2023) è arrivata anche la proroga della detrazione maggiorata nella misura del 110% (superbonus) per le unifamiliari (villette) dal 30.09.2023 al 31.12.2023, con riferimento agli interventi agevolati delle persone fisiche.
La detrazione maggiorata nella misura del 110% è fruibile, quindi, anche per le spese sostenute tra il 1.07.2022 e il 31.12.2023 (termine già prorogato al 30.09.2023 con l’art. 01, introdotto in sede di conversione del D.L. 11/2023), con riferimento agli interventi avviati anche dopo il 30.06.2022, purché completati almeno per il 30% alla data del 30.09.2022. Dal successivo 1.01.2024, invece, i medesimi interventi potranno fruire esclusivamente, allo stato attuale, delle detrazioni ordinarie; non è chiaro se in presenza di un titolo abilitativo speciale come la CILAS, destinata agli interventi da superbonus, sarà possibile anche utilizzare le detrazioni ordinarie in caso di proseguimento dei lavori, con il sostenimento delle relative spese dopo il 31.12.2023.
In effetti, ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, più volte modificato, gli interventi di efficientamento introdotti dalle dette disposizioni (anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con l’esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici) costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus (CILAS).

In sintesi, il legislatore ha pensato ai contribuenti che avevano già iniziato i lavori nel 2022, raggiungendo il 30% al 30.09.2022, ma che non erano riusciti a finirli entro il 31.12.2022 (scadenza prevista prima del D.L. 176/2022), con il rischio di perdere parte della detrazione o di non poter cedere il credito corrispondente alla detrazione. Se gli interventi agevolati sono eseguiti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la disciplina vigente della detrazione maggiorata, in ordine al termine finale e alla percentuale di detrazione spettante, deve far riferimento alla previsione dell’art. 119, c. 8-ter D.L. 34/2020, ai sensi del quale “in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%”.
Ci si chiede, inoltre, se i lavori dovranno essere terminati entro una precisa data, ma si ricorda che con una risposta fornita a una interrogazione (n. 5-07055 del 10.11.2021), è stato ribadito che le disposizioni vigenti non prevedono una scadenza entro la quale i lavori devono essere terminati, pur dovendo tenere conto che, al fine di fruire delle detrazioni edilizie, gli interventi devono essere sempre completati e, quindi, i lavori eseguiti.
La regola valida per gli interventi iniziati a partire dal 1.01.2023 su edifici unifamiliari, o su unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, è condizionata dalle disposizioni inserite al terzo periodo dell’art. 119, c. 8-bis D.L. 34/2020 le quali, ai fini della possibilità di beneficiare del superbonus, prevedono che la detrazione maggiorata, nella misura del 90%, e comunque sulle sole spese sostenute nel corso del 2023, possa trovare applicazione soltanto a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, l’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del successivo comma 8-bis1, non superiore a 15.000 euro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.