LAVORATORI FRONTALIERI: NUOVA FRANCHIGIA A 10.000 EURO

Con la circolare n. 25/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di lavoro frontaliero alla luce delle novità previste dalla L. 83/2023. Trattasi di quel particolare regime applicabile ai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la propria prestazione lavorativa, in zone di frontiera (quali ad esempio quelle in Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano), o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco).

Un primo aspetto affrontato dal documento di prassi concerne le regole di territorialità previste per i lavoratori frontalieri dalle convenzioni e dagli accordi stipulati dall’Italia con gli Stati di confine. In particolare, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria stabilisce che il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero dai frontalieri è soggetto a tassazione esclusiva nello Stato in cui sono residenti. Nella stessa direzione la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
Nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, invece, viene stabilito che il reddito di lavoro dipendente prestato nella Repubblica di San Marino da lavoratori frontalieri residenti in Italia è sottoposto a tassazione concorrente sia da parte dell’Italia che di San Marino.
Per quanto riguarda, poi, i rapporti tra Italia e Svizzera occorre tener presente che il 23.12.2020 i 2 Stati hanno concluso un “nuovo” accordo (in sostituzione dell’Accordo del 1974), che sarà applicabile dal 1.01.2024. La disciplina dell’accordo 2020, in particolare, innova sia la definizione di lavoratore frontaliere sia le regole di tassazione tra gli Stati.
La novità principale di tale accordo riguarda il nuovo regime impositivo. L’art. 3, par. 1 dell’Accordo, infatti, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia. L’art. 2, par. 3 del nuovo Accordo prevede, altresì, un principio generale secondo cui il carico fiscale complessivo non può, comunque, essere inferiore rispetto all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell’Accordo del 1974.
In merito ai criteri per l’eliminazione dalla doppia imposizione, si precisa che la Svizzera adotta il cd. “metodo dell’esenzione”, con riserva della progressività. In particolare, un lavoratore residente in Svizzera che rientra nella categoria di frontaliere vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20%. Per quanto riguarda l’Italia, invece, l’eliminazione della doppia imposizione avviene ricorrendo al credito per le imposte estere.
Da segnalare che, dal periodo d’imposta 2024, ai fini della presunzione della residenza, la Svizzera deve essere considerata esclusa dall’elenco di cui all’art. 1 D.M. 4.05.1999. Restano, tuttavia, fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.
La circolare, da ultimo, fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella L. 83/2023. In particolare, trovano applicazione nei confronti di tutti frontalieri, dal 1.01.2024 le seguenti novità:

  • innalzamento della soglia di franchigia da 7.500 a 10.000 euro;
  • deducibilità dal reddito complessivo, per l’importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali versati per il prepensionamento, contrattualmente previsti a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui essi svolgono la propria attività lavorativa;
  • non imponibilità Irpef degli assegni al nucleo familiare erogati a favore dei frontalieri dagli enti di previdenza degli Stati in cui il primo presta servizio.
Previsto anche un regime transitorio in virtù del quale, dal 1.02.2023 al 30.06.2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo del 1974, si considerano svolti in Svizzera. L’art. 24, c. 5-ter D.L. 75/2023 convertito ha esteso il periodo di applicazione di tali disposizioni al 31.12.2023, per i soli lavoratori che, alla data del 31.03.2022, svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.