Aumento IVA al 22%

Dal 1° ottobre 2013, entra in vigore l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013). Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).

Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l’aliquota Iva del 22 per cento. Per applicare ancora l’Iva del 21%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 22 per cento. In questo caso, però, l’Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento.

Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell’aliquota del 21% .

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.

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