Beni aziendali : procedure per donazione,distruzione o furto

La normativa tributaria considera come ceduti i beni acquistati,importati o prodotti che non si trovino in luoghi ove l’imprenditore, ma anche il professionista,svolgono la propria attività.

L’art. 1 del DPR n. 441/97 nel disciplinare le presunzioni di cessione e di acquisto  di un bene aziendale, prevede che ” si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelle dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie,filiali succurrsali, stabilimenti o negozi nella disponibilità dell’impresa”.

Si analizza prima l’aspetto contabile relativo al furto e/o distruzione e a seguire la procedura da applicarsi per vincere la presunzione di vendita. I furti possono riguardare denaro,assegni,beni di proprietà aziendale o anche merce, analizzando le varie casistiche avremo :

  • Furto di denaro in cassa; in questo caso supponiamo di avere un ammanco di cassa di € 200,00, la rilevazione contabile deve essere la seguente : Insussistenza passiva (ce)      a  Cassa (sp) per € 200,00
  • Furto di beni di proprietà aziendale : si supponga che venga a mancare un bene( attrezzatura), valore originario di € 1.000,00 e ammortizzato per € 100,00 in questo caso la rilevazione contabile deve essere la seguente :                    Attrezzature (sp)                                                               1.000,00

Fondo ammortamento attrezza (sp)   100,00

Sopravv. passiva (ce)                         900,00

in relazione alla sopravvenienza passiva o attiva che sia, il principio contabile n. 29 chiarisce che i furti o gli ammanchi di beni, le perdite o danneggiamenti di beni per eventi naturali straordinari sono da iscrivere nel Conto economico come operazioni straordinarie.

  • Furto di merce ; quanto all’ammanco di merci esso non deve essere contabilmente rilevato in quanto il minor valore verrà contabilizzato/valutato all’atto della valutazione delle rimanenze. In particolare nel caso dei furti è necessario dotarsi di denuncia redatta presso gli organi di Pubblica Sicurezza ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/00 resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza ( in tale denuncia deve essere indicato il valore dei beni persi, e deve restare nella disponibilità del contribuente che è tenuto a mostrarla agli eventuali verificatori)
  • Distruzione di merce/beni; in questo caso è necessario comunicare la distruzione del bene all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardi di Finanza indicando la data, l’ora ed il luogo in cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, quantità e qualità dei beni distrutti, l’eventuale valore residuo al termine dell’operazione. Tale comunicazione va fatta pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato per la distruzione, si precisa che tale comunicazione può essere omessa se l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad € 5.164,57.
  • Donazione di beni; in questo caso è necessario fare apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza di competenza indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto , destinazione dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti . Tale comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima e può essere omessa se il costo dei beni non supera i € 10.000,00.  Tale operazione è da ritenersi imponibile, essa si considera esente, ai sensi del n.12) dell’art. 10 del DPR 633/72, solo nel caso siano fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute  o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza. Né deriva che affinché la cessione possa intendersi senza applicazione delle imposte essa deve avvenire gratuitamente e deve essere destinata ad un beneficiario in oggettiva situazione di svantaggio.

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