La Donazione nel passaggio generazionale dell’impresa

Uno dei momenti più delicati di un’impresa è senza dubbio il passaggio generazionale. Uno degli istituti più utilizzati è ricorrere alla donazione d’azienda rispetto alla quale il legislatore fiscale assicura un regime di neutralità ai fini delle imposte dirette e di esenzione ai fini delle imposte di donazione purché , in entrambi i casi, ricorrano precise condizioni che analizzeremo in questo articolo.

Ai fini delle imposte dirette, l’art. 58 co.1 Tuir, dispone che il trasferimneto d’azienda per donazione o successione non costituisce realizzo di plusvalenze; è inoltre  espressamente previsto, per evitare saldi di imposta, che il donatario acquisisce l’azienda non a valori correnti ma bensì a valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante ( in pratica la plusvalenza è sospesa e rimandata nel momento in cui il donatario cederà il complesso aziendale ricevuto, ciò anche se il donatario dovesse essere un soggetto NON imprenditore ).

Ai fini delle imposte indirette, su sussistono le condizioni previste dall’art. 3, co4-ter D.lgs 346/1990, spetta l’esenzione dall’imposta di donazione.

Su questo punto si potrebbero riscontrare talune criticità quando beneficiaria del trasferimento a titolo gratuito dell’azienda sia una società commerciale in quanto quest’ultima a seguito della liberalità ricevuta sarebbe tenuta a rilevare una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi art. 88 co.3 TUIR da determinarsi sulla base del valore normale dell’azienda e dunque a valori correnti, con un carico fiscale molto oneroso. La stessa situazione si avrebbe anche ai fini dell’imposta di donazione poiché il trasferimento dell’azienda a titolo gratuito in favore della società sconterebbe l’aliquota massima dell’8% senza alcuna franchigia.

Su tale incombenza vale la pena di pensare a soluzioni alternative basate sul previo conferimento dell’azienda nella società e successiva cessione a titolo gratuito delle partecipazioni, come evidenziato dallo Studio n.36-2011/T del Notariato. Cosi facendo in sede di conferimento  ai fini delle imposte dirette ci si gioverebbe della neutralità fiscale prevista dall’art. 176 del Tuir e ai fini dell’imposta di registro si sconterebbe la misura fissa pari ad € 200,00. La successiva cessione delle partecipazioni ottenute a fronte del conferimento dal soggetto dante causa (ossia ex-imprenditore) potranno da quest’ultimo essere cedute, quale persona fisica, a titolo gratuito senza che sorga ai fini delle imposte dirette alcun reddito tassabile, stante l’assenza del corrispettivo. Anche ai fini dell’imposta di donazione i beneficiari, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 3 ,co. 4Ter. D-lgs 346/1990, potranno godere dell’esenzione da imposta.

Non si può escludere che l’Amministrazione finanziaria aggredisca tale operazione richiamando il famigerato “abuso di diritto” ma ad ogni modo sembrano esserci valide ragioni da opporre all’eventuale contestazione del Fisco, basate sulla disposizioni dell’art. 176,co.3  che prevede espressamente l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 37-bis -dpr 600/73 del conferimento d’azienda seguito dalla successiva cessione. a titolo oneroso, delle partecipazioni. Ebbene se detto principio vale in ipotesi di trasferimento a titolo oneroso non si vede perché dovrebbe essere disatteso nell’ambito dei trasferimento a titolo gratuito ove manca un corrispettivo.

 

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