UNICO 2015 : Ivie e Ivafe

Anche per quest’anno i contribuenti titolari di immobili e attività finanziarie all’estero sono chiamati a fare i conti con le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE.

IVIE – Imposta sul valore degli immobili all’estero : introdotta dall’art. 19, commi 13-17 D.L. n. 201/2011, è dovuta sul valore degli immobiliall’estero, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reali dalle persone fisiche residenti in Italia. L’imposta trova applicazione a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano detenuti direttamente, ovvero per il tramite di fiduciarie o altre entità giuridiche che agiscano in qualità di soggetti interposti. La base imponibile  varia a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile, nel caso di immobili localizzati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo spazio Economico Europeo, che garantiscano un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nello Stato estero per l’assolvimento delle imposte di natura reddituale o patrimoniale. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto o in assenza al valore di mercato. Negli altri casi, di immobili situati in altri Stati, la base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti o in mancanza dal valore di mercato. L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile determinato sulla base dei criteri appena illustrati, da versare entro il 16 giugno 2015. L’imposta non è dovuta se non supera la soglia di esenzione stabilita in € 200,00 ( in tale caso vi è l’obbligo di compilazione del quadro RW). Si precisa che dall’IVIE  è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

IVAFE – Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero : si applica sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero.  Con la recente modifica, a titolo esemplificativo, a partire dal periodo d’imposta 2014, l’imposta non è più applicabili sulle quote di partecipazione al capitale di società di persone o di altre società la cui partecipazioni al capitale non sia rappresentata da titoli, nonché sulle valute estere e i metalli preziosi ( permane comunque l’obbligo di indicazione nel modello RW). La base imponibile è rappresentata dal valore di mercato rilevato alla fine dell’anno nel luogo di detenzione, utilizzando la documentazione dell’intermediario o si deve fare riferimento al valore di quotazione al 31 dicembre. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli non quotati si deve fare riferimento al valore nominale o, in assenza, al valore di rimborso. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, imposta si applica nella misura fissa di € 32,40 per ciascun rapporto. L’IVAFE non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo, risultante dagli estratti conti e dai libretti, non supera i 5.000,00 euro. L’IVAFE si applica nella misura del 2 per mille, in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate. Dall’imposta è detraibile, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello stato estero.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.