Carburanti con la partita Iva, tutto tranne il contante

Da luglio imprenditori e professionisti, per dedurre il costo del carburante e detrarre l’Iva, dovranno pagare con i mezzi tracciabili elencati nel Provv. 4.04.2018 (di fatto, tutti tranne il contante) e richiedere la fattura elettronica.

Il Provvedimento 4.04.2018, n. 73203 ha chiarito quali mezzi di pagamento siano ritenuti idonei al fine della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo relativo all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Facendo un passo indietro, innanzitutto si ricorda che da luglio 2018 cambierà la gestione del carburante per i titolari di partita Iva (imprenditori e professionisti). Si dovranno attivare gli acquirenti di carburante (imprenditori e professionisti) poiché la legge di Bilancio 2018 prevede che le spese per carburante per autotrazione siano deducibili (nella misura del 20% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo) e che l’Iva relativa sia detraibile (nella misura del 40% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo) solo se pagati mediante carte di credito, debito o prepagate o altro mezzo ritenuto idoneo.

Da qui, il provvedimento citato ha chiarito che i mezzi idonei di pagamento possono essere i seguenti: assegni bancari e postali, circolari e non; vaglia cambiari e postali; addebiti diretti in c/c (rid); bonifici bancari e postali; bollettini postali; carte di debito, credito o prepagate; altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in c/c. Di fatto, resta, quindi, escluso solamente il denaro contante, così come sottolinea il comunicato stampa dell’Agenzia del 4.04.2018.

Il provvedimento conclude precisando che le disposizioni valgono sia ai fini della detraibilità dell’Iva, che della deducibilità del costo. Inoltre, viene trattato il caso dei contratti di “netting”, disponendo che l’Iva sia detraibile e il costo deducibile anche attraverso tali contratti, purchè i rapporti tra gestore dell’impianto e società petrolifera e tra società petrolifera e utente siano regolati con i mezzi di pagamento tracciabili. La medesima conclusione vale anche per gli altri sistemi, quali carte ricaricabili o meno, buoni, ecc., purchè pagati con i mezzi qui precisati.

A loro volta, i rivenditori di carburante per autotrazione in impianti stradali di distribuzione, sempre da luglio, dovranno emettere fattura elettronica su richiesta dell’acquirente professionista o imprenditore che, se vorrà detrarsi l’IVA e dedursi il costo, dovrà esclusivamente ricevere questo tipo di fattura e pagare con i mezzi di pagamento sopra elencati.

Se invece l’acquirente sarà persona fisica privata, nulla cambierà: il rifornitore di carburante non dovrà emettere fattura elettronica.

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