Istruzioni operative dell’INPS con o senza il ricovero notturno e in caso di dimissioni.

Con il messaggio 9.03.2018, n. 1074 l’INPS è intervenuto per chiarire le modalità con cui gestire le assenze dei lavoratori, che si verificano nel caso in cui essi vengano trattenuti presso le Unità operative di pronto soccorso.

Si fa riferimento, in particolar modo a:

– situazioni in cui viene richiesta l’ospitalità notturna del malato che possono essere equiparate, ai fini previdenziali, a un vero e proprio ricovero e che terminano con rilascio di un certificato di ricovero per il lavoratore da parte della struttura presso la quale si è trattenuto;

– casi in cui la sosta del dipendente presso la struttura sanitaria si conclude con le dimissioni del malato senza la  permanenza notturna, che terminano con il rilascio di un certificato di malattia.

Di fatto, il periodo di sosta presso queste strutture può durare anche diversi giorni, a seconda della gravità del caso trattato e delle tempistiche di attesa degli esiti degli esami effettuati.

Si evince, quindi, che la casistica di una persona la quale viene trattenuta nella struttura per accertamenti diagnostici, per una durata di tempo che comprende la notte, debba essere trattato, secondo l’INPS, come un normale ricovero ospedaliero.

Proprio per questo, all’interno delle strutture ospedaliere, le Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve) hanno il compito di trasmettere telematicamente i certificati di ricovero o malattia ai sensi del D.M. Salute 18.04.2012; nel caso in cui ciò non sia possibile per diversi motivi, i certificati stessi possono essere rilasciati in modalità cartacea.

La prognosi da considerare ai fini del riconoscimento dell’indennizzo della malattia non è la prognosi clinica, ma l’attestazione dell’impossibilità del lavoratore a svolgere una prestazione lavorativa.

Ciò comporta che, nel caso in cui venga rilasciato il certificato in forma cartacea, la dicitura “prognosi clinica” debba essere integrata o sostituita da quella di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.

Nel caso di certificato telematico, invece, questa ambiguità non si verifica.

Qualora si sia verificato un caso con permanenza notturna, ma venga comunque rilasciato un certificato di malattia e non di ricovero (come spiegato sopra), il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori dati utili in merito alla vicenda, inviando all’INPS e al proprio datore di lavoro tutta la documentazione che attesta la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

 

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